Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42409 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti; ! I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 29 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso in data 12 aprile 2023 dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in materia di rimedi risarcitori.
Avverso l’ordinanza il detenuto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta e inviata personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente