Ricorso per Cassazione: perché la difesa tecnica è obbligatoria
Presentare un Ricorso per Cassazione è un atto giuridico di estrema complessità che non ammette il ‘fai da te’. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il cittadino non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione davanti ai giudici di legittimità.
Il caso: l’impugnazione personale per truffa
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di truffa emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’appello. L’imputato, nel tentativo di ribaltare il verdetto, ha deciso di agire autonomamente, presentando un Ricorso per Cassazione sottoscritto di proprio pugno, denunciando vizi di motivazione della sentenza di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della Seconda Sezione Penale non sono entrati nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente. L’analisi si è fermata all’esame dei requisiti formali dell’atto. La Corte ha rilevato immediatamente l’assenza della firma di un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’importanza del Ricorso per Cassazione assistito
Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questa ragione, l’ordinamento richiede che l’atto sia redatto e firmato da un professionista con competenze specifiche, iscritto in un apposito albo.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nell’applicazione rigorosa dell’art. 613 del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta dalla Legge 103/2017, il legislatore ha stabilito che l’atto di Ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Tale norma mira a garantire che le impugnazioni siano tecnicamente fondate e rispettino i rigidi canoni richiesti per il vaglio di legittimità, evitando un inutile sovraccarico del sistema giudiziario con atti privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state drastiche ma inevitabili: l’inammissibilità del ricorso ha reso definitiva la condanna precedente. Oltre alla perdita della possibilità di difesa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento conferma che il rispetto delle regole procedurali è il primo passo, imprescindibile, per qualsiasi strategia difensiva efficace nel sistema penale italiano.
Posso firmare personalmente un ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, per legge il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, pena l’inammissibilità dell’atto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato senza avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quale norma disciplina la sottoscrizione del ricorso in Cassazione?
La disciplina è dettata dall’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge 103 del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50671 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da :
COGNOME NOME nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 20/12/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 20/12/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nol in data /12/2020 che lo aveva condannato per il delitto di truffa, denunciando il vi motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della modifica dell’art. 613 cod. pro. Pen. per effetto della L. 103/2017), l’ ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo della Cassazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma, 10/11/2023
Il consigliere relatore