Ricorso per Cassazione: Perché è Indispensabile l’Avvocato Cassazionista
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, le regole formali non sono semplici cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Avellino, dopo aver dichiarato inammissibile un’opposizione presentata da un cittadino, aveva disposto l’archiviazione del caso.
Contro questo decreto di archiviazione, il cittadino decideva di agire personalmente, proponendo ricorso per cassazione. L’atto di ricorso, quindi, non portava la firma di un legale, ma quella della parte privata stessa, che chiedeva l’annullamento del provvedimento del GIP per violazione di legge.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto procedurale non sanabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Scelta
La motivazione della Corte è netta e si basa su una modifica legislativa fondamentale introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa legge ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per la parte privata di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Prima di questa riforma, la parte poteva sottoscrivere personalmente l’atto, ma la nuova normativa ha introdotto un requisito di ammissibilità inderogabile: la sottoscrizione deve provenire da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questo requisito, definito ‘patrocinio obbligatorio’, mira a garantire un’adeguata qualità tecnica degli atti presentati alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. L’assenza della firma del legale specializzato rende l’atto irrimediabilmente nullo e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità ‘senza formalità di procedura’ quando il vizio è così evidente. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 616 c.p.p., discende direttamente da tale declaratoria e viene commisurata in base ai profili di colpa nell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione chiara: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è strettamente regolamentato e non ammette iniziative personali. La riforma del 2017 ha rafforzato il ruolo del difensore specializzato come filtro tecnico essenziale per adire il massimo organo della giurisdizione. Per i cittadini, ciò significa che per contestare una decisione e portare il proprio caso davanti alla Suprema Corte, è obbligatorio e non facoltativo affidarsi a un avvocato cassazionista. Qualsiasi tentativo di agire personalmente in questa sede è destinato a fallire per un vizio procedurale insuperabile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della modifica legislativa del 2017, il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la norma di riferimento che impone l’assistenza di un avvocato cassazionista?
La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME a LIONI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 05/05/2023 del GIP del TRIBUNALE di AVELLINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione presentata da NOME COGNOME, ha disposto l’archiviazione nel procedimento pendente a carico di ignoti per il delitto di cui all’art. 323 cod. pen.
Il suddetto COGNOME ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto personalmente, chiedendo l’annullamento del decreto, per violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condanNOME, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Con igli re estensore
La Presidente