Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42860 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42860 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione personalmente l’COGNOME, con dichiarazione resa in carcere, dove attualmente il ricorrente è detenuto, in data 7.5.2023.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.
E invero, come è noto, l’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” con cui si apriva il primo comma dell’art. 613, c.p.p.
Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall’art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).
Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.7.2023.