Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si possono far valere esclusivamente vizi di legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa alta corte è regolato da norme procedurali molto rigide. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8695 del 2024, ribadisce un principio fondamentale: l’appello non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, pena l’inammissibilità.
Il Caso in Esame: Un Appello Fatto in Proprio
La vicenda riguarda un imputato condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato decideva di presentare personalmente il ricorso per cassazione, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un legale.
L’Iter Giudiziario Precedente
Il percorso giudiziario aveva visto la conferma della condanna per un reato commesso diversi anni prima. La sentenza della Corte d’Appello, che confermava la decisione del Tribunale, diventava così l’oggetto dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e la Regola del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma di importanza capitale: la violazione dell’art. 613 del codice di procedura penale.
La Corte ha rilevato che l’atto era stato proposto personalmente dall’imputato. Questa modalità, sebbene possibile in altri gradi di giudizio, è espressamente vietata per il giudizio di legittimità. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nella modifica legislativa introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa legge ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La norma ha lo scopo di garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che non verte sui fatti del processo, ma sulla corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. L’intervento di un avvocato cassazionista è ritenuto indispensabile per filtrare i ricorsi e assicurare che alla Corte vengano sottoposte solo questioni giuridiche pertinenti e fondate. La Cassazione, citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 31662 del 2018), ha sottolineato come questa regola sia perentoria e non ammetta deroghe.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro sull’importanza del rispetto delle forme processuali. Dimostra che, specialmente nel processo penale e nei gradi più alti di giudizio, l’assistenza di un difensore specializzato non è solo un’opportunità, ma un requisito imprescindibile imposto dalla legge. La sanzione dell’inammissibilità, unita alle conseguenze economiche, sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera il filtro di accesso alla Corte di Cassazione. Per i cittadini, ciò significa che qualsiasi tentativo di impugnare una sentenza di appello deve necessariamente passare attraverso il patrocinio di un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti, unica figura autorizzata a redigere e sottoscrivere validamente tale atto.
 
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, la legge (art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. 103/2017) stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione è presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, quali altre somme può essere condannato a pagare chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in quattromila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8695  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
t dato avviso NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Gallipoli il 10/08/2015).
Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall’imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Preside te