Ricorso per cassazione: perché la difesa tecnica è obbligatoria
Presentare un ricorso per cassazione richiede il rispetto di requisiti formali rigorosi, tra cui l’obbligo della difesa tecnica. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito che l’impugnazione presentata personalmente dall’interessato è destinata all’inammissibilità, comportando conseguenze economiche non trascurabili.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile un’istanza volta a ottenere il ricalcolo della pena. Il soggetto interessato richiedeva l’applicazione del cumulo giuridico e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati, ai sensi dell’art. 671 c.p.p. Tuttavia, il Tribunale aveva già rigettato tale richiesta in precedenza, ritenendo la nuova istanza una mera reiterazione di quella già decisa. Contro questo provvedimento, l’interessato ha deciso di agire autonomamente, depositando un ricorso per cassazione sottoscritto di proprio pugno, senza l’ausilio di un avvocato cassazionista.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminando l’atto, ha rilevato immediatamente un vizio procedurale insuperabile. Il ricorso per cassazione è stato infatti presentato personalmente dall’interessato, violando le norme che regolano l’accesso alla giurisdizione di legittimità. Secondo il codice di procedura penale, la sottoscrizione dell’atto di impugnazione davanti alla Cassazione deve essere effettuata da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso de plano, ovvero senza necessità di discussione in udienza.
Implicazioni del ricorso per cassazione non assistito
Oltre al rigetto della domanda nel merito, l’inammissibilità comporta sanzioni pecuniarie automatiche. La legge prevede che, in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha quantificato tale somma in tremila euro, non ravvisando l’assenza di colpa nella presentazione di un atto palesemente irregolare.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione letterale dell’art. 591, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ne ha il diritto o l’interesse. Nel giudizio di legittimità, il diritto di proporre il ricorso per cassazione è mediato dalla figura del difensore tecnico. La ratio di questa norma risiede nella necessità di garantire che gli atti sottoposti alla Suprema Corte abbiano un elevato standard di tecnicismo giuridico, filtrando le istanze prive di fondamento o formulate in modo non conforme ai canoni legali. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale per giustificare la sanzione pecuniaria, volta a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a professionisti qualificati per la gestione delle fasi apicali del processo penale. Il ricorso per cassazione non è un atto che può essere gestito in autonomia dal cittadino, pena la perdita del diritto di difesa e l’esposizione a pesanti sanzioni economiche. La decisione conferma un orientamento consolidato che mira a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di ricorsi privi dei requisiti minimi di procedibilità.
Posso presentare un ricorso per cassazione senza avvocato?
No, la legge prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, pena l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per vincolo della continuazione?
È un istituto che permette di applicare una pena più mite a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, unificandoli sotto il profilo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42661 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 42661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME, volta a ottenere il ricalcolo della pena come indicata in cumulo con il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc., come meramente reiterativa di un’altra precedentemente presentata.
Ricorre per cassazione personalmente NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall’interessato, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente