Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere un’iniziativa ‘fai-da-te’. A seguito di una importante riforma legislativa, la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato non è più una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le ragioni e le conseguenze di questa regola.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’aspetto cruciale della vicenda non risiede nel merito della questione, ma nel modo in cui è stato avviato il procedimento dinanzi alla Suprema Corte: l’imputato ha redatto e depositato personalmente il ricorso per cassazione, senza l’intermediazione e la firma di un legale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Riforma e il Ruolo del Difensore nel Ricorso per Cassazione
La decisione della Corte si fonda su una precisa modifica normativa. La legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come ‘Riforma Orlando’) ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima di questa riforma, la norma conteneva un inciso che permetteva alla parte di presentare personalmente il ricorso (‘Salvo che la parte non vi provveda personalmente’).
La legge del 2017 ha cancellato questa eccezione. Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della modifica, la regola è diventata assoluta: il ricorso per cassazione in ambito penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato come questa modifica normativa imponga un requisito formale non derogabile. La mancanza della firma del difensore specializzato rende l’atto inidoneo a introdurre validamente il giudizio di legittimità. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, precisa la Corte citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale, consegue automaticamente alla dichiarazione di inammissibilità, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel non conoscere la nuova e ormai consolidata regola procedurale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame è un monito chiaro e inequivocabile per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il giudizio di cassazione è un procedimento altamente tecnico, focalizzato sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto (questioni di legittimità), non su una nuova valutazione dei fatti (questioni di merito). La scelta del legislatore di rendere obbligatoria l’assistenza di un avvocato specializzato mira a garantire la qualità tecnica degli atti e a filtrare i ricorsi, assicurando che solo le questioni giuridicamente fondate arrivino all’attenzione della Corte.
In pratica, chiunque voglia contestare una sentenza penale davanti alla Cassazione deve necessariamente affidarsi a un legale abilitato. Ogni tentativo di agire personalmente è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e l’aggiunta di un onere economico.
Posso presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti sarà dichiarato inammissibile.
Cosa succede se presento un ricorso per cassazione senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, nel caso specifico di quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa regola è sempre stata in vigore?
No. Prima della legge del 23 giugno 2017, n. 103, l’articolo 613 del codice di procedura penale prevedeva un’eccezione che permetteva alla parte di presentare personalmente il ricorso. Tale eccezione è stata eliminata dalla riforma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45104 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/04/1987
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dat GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato NOME COGNOME
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente