Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18259 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 09/04/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mola di Bari il 13/10/1982
avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari con l’impugnata sentenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 18/04/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato ascrittogli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Questa Corte, nella sua piø autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in materia nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 7502/2025
connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1».
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME