Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 806 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 806 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATRONICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME NOME propone ricorso straordinario avverso l’ordinanza emessa da questa Corte di legittimità, Sezione Settima, in data 13.6.2025 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto.
Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall’imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»).
Detto principio trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione proposto avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177).
A tale profilo di inammissibilità se ne aggiunge uno ulteriore afferente al contenuto dell’atto che risulta confuso e prolisso.
Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc pen.(Sez. 2 , n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748).
Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
Il Consi ier COGNOME ensore t el.
Il Presi ftt