Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Bari il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 30.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 25.5.2022, il Tribunale di Bari aveva riconosciuto NOME responsabile del delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen., a lei ascritto, riconosciute all’imputata le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannata alla pena di ani 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
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la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di pr grado, confermata per il resto, ha ridotto la pena inflitta alla COGNOME ad anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al combinato disposto degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen.
4 II ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Cort RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila RAGIONE_SOCIALE. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 9.5.2024