Ricorso per Cassazione: Perché è Necessaria la Firma di un Avvocato
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato è inammissibile. Questa ordinanza sottolinea l’importanza della rappresentanza tecnica qualificata nel grado più alto della giustizia italiana, una regola che, sebbene possa apparire restrittiva, è posta a garanzia della serietà e della tecnicità del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine con una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Bari per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.). La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che aveva ridotto la pena inflitta all’imputata. Non soddisfatta della decisione, l’imputata decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Personale
Il nodo centrale della questione, tuttavia, non riguardava il merito delle censure sollevate, ma un vizio procedurale preliminare e insuperabile. La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Tale norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. La facoltà per l’imputato di proporre personalmente l’impugnazione è, quindi, espressamente esclusa per questo specifico grado di giudizio.
La Valutazione di Costituzionalità della Norma
La Corte, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che aveva già affrontato e risolto la questione della legittimità costituzionale di tale previsione. Le Sezioni Unite avevano stabilito che la norma non contrasta né con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, né con il principio del giusto processo di cui all’art. 111, comma 7. Nemmeno l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) risulta violato.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base di questa scelta legislativa, avallata dalla giurisprudenza, sono profonde. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di pura legittimità, volto a verificare la corretta interpretazione e applicazione del diritto. Questo richiede un’altissima qualificazione professionale e una competenza tecnica specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire. La complessità dei motivi di ricorso ammissibili e delle tecniche redazionali necessarie rende ragionevole, secondo la Corte, l’esclusione della difesa personale. Questa limitazione non lede il diritto di difesa del cittadino, in quanto il sistema giuridico italiano prevede l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che consente anche ai non abbienti di avvalersi di un difensore qualificato. L’obbligo di rappresentanza tecnica funge quindi da filtro, assicurando che alla Suprema Corte pervengano solo questioni giuridiche serie e ben argomentate, contribuendo all’efficienza e all’autorevolezza della sua funzione nomofilattica.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il fai-da-te non è ammesso nel giudizio di cassazione. Chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte deve obbligatoriamente affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di comprendere le regole procedurali e di affidarsi sempre a professionisti qualificati per la tutela dei propri diritti, specialmente nei gradi più elevati del giudizio.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale esclude questa facoltà. Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione.
La regola che richiede un avvocato per il ricorso per cassazione è costituzionale?
Sì. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, citate nel provvedimento, questa regola non viola gli articoli 24 e 111 della Costituzione, né l’articolo 6 della CEDU. La richiesta di una rappresentanza tecnica qualificata è considerata ragionevole data la complessità del giudizio di legittimità.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, la somma è stata determinata in euro 3.000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Bari il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 30.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
- Con sentenza del 25.5.2022, il Tribunale di Bari aveva riconosciuto NOME responsabile del delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen., a lei ascritto, riconosciute all’imputata le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannata alla pena di ani 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
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la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di pr grado, confermata per il resto, ha ridotto la pena inflitta alla COGNOME ad anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al combinato disposto degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen.
4 II ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Cort RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila RAGIONE_SOCIALE. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 9.5.2024