Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
I –
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminata l’istanza con cui NOME COGNOME ha chiesto procedersi alla correzione di errore materiale della sentenza emessa dalla quinta sezione penale di questa Corte, in data 18 maggio 2023, nel procedimento n. 9669/2023 R.G., con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di remissione proposta dall’imputato.
Precisato che analoga richiesta è stata presentata anche nei procedimenti n. 12747/2024 ed il n. 15651/2024, chiamati entrambi all’odierna udienza della settima sezione, sia pure nell’ambito di un diverso ricorso esteso anche alla correzione della sentenza emessa dalla quinta sezione penale di questa Corte in data 27 settembre 2023 nel procedimento n. 13260/2023 R.G. Corte di cassazione.
Rilevato che la richiesta in esame è volta ad ottenere “la revoca della condanna” dell’istante “al pagamento dlela somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE” sulla base di errori che, nei termini della prospettazione, evocano l’applicazione dell’istituto dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è stata redatta personalmente dall’imputato.
Ritenuto che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Rilevato che è prevalso l’orientamento ermeneutico in forza del quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 – 01, che in motivazione ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.