Ricorso per Cassazione: La Firma Personale non Basta più
L’ordinanza in esame offre un chiarimento fondamentale su un requisito di forma essenziale per accedere al giudizio di legittimità: la necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore abilitato. Una recente pronuncia della Suprema Corte ha ribadito con forza un principio ormai consolidato a seguito della riforma del 2017, dichiarando inammissibile l’impugnazione presentata personalmente da un detenuto. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale della difesa tecnica qualificata nel processo penale, specialmente nelle sue fasi più alte.
I Fatti del Caso: Il Ricorso del Detenuto
Un detenuto, sottoposto a misure restrittive sulla corrispondenza, decideva di impugnare l’ordinanza del Tribunale di merito che confermava tali limitazioni. Invece di affidarsi a un legale, presentava personalmente il ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la violazione di norme dell’ordinamento penitenziario. L’atto di ricorso, tuttavia, veniva presentato in una data successiva all’entrata in vigore di una significativa modifica legislativa che ha cambiato le regole di accesso al giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno dei motivi di impugnazione, ma su un vizio formale insuperabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha applicato la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che consente una dichiarazione di inammissibilità senza formalità procedurali quando il vizio è evidente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma sull’Art. 613 c.p.p. sul ricorso per cassazione
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Prima di tale riforma, la norma consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. La legge del 2017 ha però soppresso l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”.
Questa modifica, spiega la Corte, ha introdotto un requisito di ammissibilità inderogabile: la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista. La ratio della norma è quella di garantire un filtro tecnico qualificato per i ricorsi presentati alla Suprema Corte, che è chiamata a giudicare solo su questioni di diritto e non sul fatto. La presentazione personale, anche da parte dell’imputato, non è più consentita. La Corte ha inoltre richiamato un suo precedente a Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva già consolidato questa interpretazione, rendendola un principio di diritto stabile.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
L’ordinanza conferma che nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la difesa tecnica non è una mera formalità, ma un presidio essenziale dei diritti dell’imputato. La complessità delle norme procedurali richiede l’intervento di un professionista qualificato, l’unico in grado di redigere un atto di ricorso che superi il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. Per i cittadini, la lezione è chiara: per far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte, è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale, pena la preclusione di ogni possibilità di esame nel merito della propria impugnazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quale legge ha modificato le regole per la presentazione del ricorso per cassazione?
Le regole sono state modificate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha soppresso la possibilità per la parte di provvedere personalmente alla presentazione del ricorso.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato il trattenimento di corrispondenza del detenuto NOME COGNOME inviata alla moglie, disposto dal Presidente del Tribunale in sede.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento – proposto per vizio di motivazione e violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. – risult presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”, così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’a speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025