Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARPINETO ROMANO il 02/06/1954 avverso l’ordinanza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di COGNOME NOME di rescissione di una sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 5 marzo 2024, irrevocabile il 18 luglio 2024.
Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, con sei differenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen.; motivazione apparente; motivazione manifestamente contraddittoria; violazione dell’art. 159 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 24 Cost.; illegittimità costituzionale dell’art. 629cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le alt Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,O in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore