Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 29/01/1968
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché il ricorso è stato proposto per motivi nuovi, inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza.
Sul punto, infatti, giova evidenziare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto un solo motivo di appello, con il quale aveva chiesto l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo del reato, nonché la rideterminazione della pena.
La difesa, quindi, non aveva impugnato in sede di appello la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva applicato la circostanza aggravante della recidiva.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, posto che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l’erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024