Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27823 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1546/2025
CC – 02/05/2025
R.G.N. 8366/2025
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del Tribunale di Napoli
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 9 gennaio 2025, ha respinto l’impugnazione e confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 9 dicembre 2024 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 416.1bis cod. pen.
In data 16 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla completezza e logicità della motivazione, Ł infondata.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile e piø in generale può ritenersi fondato solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si
risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile ed eventualmente fondato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito attribuibilità al ricorrente dei fatti oggetto della contestazione di cui al n. 28 e la censura, in parte anche tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura dell’esito delle indagini, Ł infondata.
Il giudice del riesame, considerando che il procedimento si inserisce in un piø ampio contesto investigativo di cui in motivazione si dà ampio conto, infatti, ha evidenziato, in termini allo stato adeguati, quanto emerso in ordine alla identificazione del ricorrente e al contributo concorsuale da questo fornito nella commissione del reato.
Ciò con lo specifico riferimento alle riprese video effettuate, dove risulta che l’azione Ł stata posta in essere da un ‘gruppo’ di cui faceva parte il ricorrente, e al fatto che una delle due autovetture era intestata alla madre dello stesso, che ne era anche alla guida nel momento e nel posto in cui l’arma Ł stata prelevata.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 02/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME