Ricorso per Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Preliminare
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione rappresenta un momento fondamentale nell’iter processuale penale. Sebbene non decida il merito della controversia, questo atto segna l’avvio della fase di valutazione del ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. Analizziamo un caso emblematico per comprendere il significato e la portata di questo tipo di provvedimento.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Una donna, ritenendo la decisione ingiusta o viziata da errori di diritto, ha deciso di impugnarla presentando un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Questo atto ha dato il via al procedimento di terzo grado, finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
La Fase Introduttiva in Cassazione
Una volta depositato il ricorso, la Corte di Cassazione avvia una fase preliminare. Il documento in esame, un’ordinanza, è espressione di questa fase. Esso attesta che il ricorso è stato ricevuto, che le parti sono state formalmente avvisate e, soprattutto, che è stata ascoltata la relazione del Consigliere Relatore, il magistrato incaricato di studiare approfonditamente il caso e di esporlo al collegio giudicante.
Il Significato dell’Ordinanza nel Ricorso per Cassazione
È importante sottolineare che un’ordinanza come questa non è una sentenza. Non accoglie né respinge il ricorso. La sua funzione è puramente procedurale: certifica che l’iter sta procedendo correttamente e che il caso è pronto per essere esaminato dal collegio. La designazione di un Presidente e di un Relatore e la fissazione di una data di udienza sono gli elementi che formalizzano l’avvio della discussione.
Le Motivazioni
Le motivazioni, in un provvedimento di questa natura, sono implicite e si concentrano sulla regolarità procedurale. La Corte non esprime valutazioni sul fondamento dei motivi di ricorso, ma si limita a dare atto del compimento degli adempimenti necessari per procedere. La relazione svolta dal Consigliere Relatore costituisce la base su cui il collegio fonderà la propria discussione e la successiva decisione, che potrà essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione è un atto interlocutorio che segna un passo avanti nel procedimento. Per l’imputata e i suoi difensori, rappresenta la conferma che il loro ricorso per cassazione è stato preso in carico e verrà esaminato. L’esito finale dipenderà dalla valutazione che la Corte farà sui motivi di legittimità sollevati, ma questo provvedimento garantisce che il diritto di difesa si sta pienamente esplicando anche nell’ultimo grado di giudizio.
Che cosa significa che la Corte di Cassazione emette un’Ordinanza?
Significa che il giudice ha preso una decisione su aspetti procedurali del caso, senza ancora entrare nel merito della questione. In questo caso, l’ordinanza dà atto dell’avvio della valutazione del ricorso.
Chi è il Relatore menzionato nel documento?
Il Relatore, o Consigliere Relatore, è il giudice del collegio a cui è stato assegnato lo studio specifico del fascicolo. Ha il compito di preparare una relazione sul caso da presentare agli altri giudici prima della decisione.
Qual è il prossimo passo processuale dopo questa ordinanza?
Dopo aver sentito la relazione del Consigliere, la Corte dovrà decidere sull’ammissibilità e/o sul merito del ricorso. La decisione finale sarà contenuta in un’altra ordinanza (ad esempio, in caso di inammissibilità) o in una sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIVORNO il 06/07/1977
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata diretta contestare, in ragione di ritenute violazioni di legge e asseriti vizi di motivazione le valut
spese riguardo alla confermata operatività della recidiva è manifestamente infondata perché su tale punto la sentenza impugnata risulta sorretta da un argomentare privo di incongruenze
logiche e, per quanto sintetico, parimenti adeguato alla genericità del rilievo formulato su pu con l’appello, tanto da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.