Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CA-
NOME
nel procedimento a carico di
NOME nato il DATA_NASCITA ad ACQUAVIVA DELLE
FONTI
avverso la sentenza in data 21/12/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALA- BRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria impugna con ricorso immediato per cassazione la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza predibattimentale in data 21/12/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente dichiara di non condividere le conclusioni raggiunte dal giudice, atteso che la condotta di chi riceva il prezzo del bene messo in vendita on line senza poi consegnarlo integra gli estremi della truffa. Aggiunge che l’eventuale indicazione di generalità false costituisce un aggravamento ulteriore della condotta, configurandosi l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen…
Da tali premesse fa discendere che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, nel caso in esame non può ricondursi la fattispecie a un mero contenzioso civilistico, avendo riguardo al contegno tenuto da COGNOME, con particolare riferimento alle risposte dilatorie seguite ai solleciti della persona offesa e al mancata consegna del bene.
Aggiunge che, ove non si ritenesse sussistente la truffa, residuerebbe la possibilità di configurare il delitto di appropriazione indebita dello stesso bene messo in vendita se esistente, ovvero della somma di denaro non restituita.
Sono pervenute memorie nell’interesse di COGNOME, con le quali viene dedotta l’inammissibilità del ricorso in quanto non viene indicato il vizio in cui sarebbe incorso il giudice tra quelli previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.; si aggiunge che -inoltre- sono stati dedotti motivi non consentiti in sede di ricorso immediato per cassazione, così che il ricorso andrebbe convertito in appello.
Deduce, comunque, la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese all’impugnazione, non potendosi ravvisare nelle emergenze processuali gli elementi costitutivi della truffa contrattuale, né, tanto meno, quelli dell’aggravante dell minorata difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intenda riferirle.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di spiegare che «il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, poiché ta mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia – come nel caso di specie – puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Così, Sez 2 – , Sentenza n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 – 01; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 7629 del 07/02/2023. H, Rv. 284152 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, COGNOME, Rv. 187010 – 01).
1.2. Nell’enunciare il principio di diritto ora richiamato, la Corte ha spiegato che «il ricorso in cassazione è un mezzo d’impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale,
spetta soltanto all’interessato – a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. de e quindi d’inammissibilità del ricorso – di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d’ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza».
Da ciò discende che il ricorso in esame è inammissibile, atteso che non reca indicazioni su alcuna delle ipotesi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e, al contempo, dalla sua lettura non è dato evincere in maniera chiara e inequivoca a quale di tali ipotesi sia riconducibile, attesa la multiformità delle questioni con esso proposte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18/04/2024