Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, altrimenti è inammissibile. Questa regola, introdotta con la riforma del 2017, mira a garantire la tecnicità e la specificità di un’impugnazione complessa, escludendo la possibilità per la parte di agire personalmente. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un detenuto, a seguito del rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza di una sua istanza per il differimento dell’esecuzione della pena, decideva di impugnare tale decisione. Depositava quindi personalmente, presso la direzione del carcere, una dichiarazione di ricorso per cassazione. Pur nominando contestualmente un avvocato di fiducia, l’atto di impugnazione non recava la firma di quest’ultimo, essendo stato redatto e presentato direttamente dall’interessato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della richiesta del detenuto, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere formale. La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Obbligatorietà del Ricorso per Cassazione tramite Avvocato
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa norma di legge e su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale è la modifica apportata dalla legge n. 103/2017 all’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato come la legge abbia volutamente escluso la possibilità per la parte privata di proporre personalmente il ricorso. La nomina di un difensore di fiducia, avvenuta contestualmente alla presentazione dell’atto, è stata considerata irrilevante. Ciò che conta, ai fini dell’ammissibilità, non è la mera nomina, ma la concreta assistenza tecnica nella redazione dell’atto, che si manifesta con la sottoscrizione da parte del legale. I giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), la quale ha chiarito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in Cassazione, senza eccezioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame conferma con fermezza un principio cardine della procedura penale di legittimità: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un filtro tecnico qualificato. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista, il quale non solo dovrà redigere l’atto secondo i complessi requisiti di legge, ma dovrà anche apporvi la propria firma. L’inosservanza di questa regola conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, precludendo ogni possibilità di esame nel merito delle proprie ragioni.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente senza un avvocato?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’interessato non è più consentita.
La nomina di un avvocato di fiducia è sufficiente per la validità del ricorso, anche se non lo firma?
No, la semplice nomina di un difensore non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che la mancanza della sottoscrizione del difensore sull’atto di ricorso rende manifesta l’assenza di assistenza legale nella sua redazione, rendendo l’impugnazione inammissibile, a prescindere dalla nomina.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
In caso di dichiarazione di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parte,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN !DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 05 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena avanzata dal detenuto NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione NOME COGNOME, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa circondariale di Cagliari, riservandone i motivi al difensore di fiducia contestualmente nominato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dal Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, A,iello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione». La nomina di un difensore di fiducia è irrilevante, risultando manifesta la mancanza dell’assistenza legale per la redazione dell’atto, non sottoscritto da alcun difensore.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024