Ricorso per cassazione: l’importanza della firma del difensore
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e tecnicamente complessa del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce una regola fondamentale, spesso sottovalutata: il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, pena la sua inammissibilità. Questo principio, rafforzato dalla riforma del 2017, mira a garantire la tecnicità e la serietà dell’atto, evitando impugnazioni infondate o prive dei requisiti di legge.
Il caso: un ricorso presentato personalmente
La vicenda trae origine dal ricorso presentato personalmente da un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Sia l’ordinanza impugnata che il successivo ricorso erano stati emessi e proposti dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa data è cruciale, poiché segna un cambiamento significativo nelle modalità di proposizione del ricorso per cassazione.
Il ricorrente, agendo in prima persona, ha depositato l’atto di impugnazione, confidando forse nella possibilità, precedentemente ammessa, di poter adire personalmente la Suprema Corte. Tuttavia, la nuova normativa ha posto fine a tale facoltà.
La decisione e l’inammissibilità del ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un’applicazione rigorosa delle norme procedurali. I giudici hanno sottolineato come la legge n. 103 del 2017 abbia modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Secondo la normativa vigente, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza tecnica in un grado di giudizio dove si discutono esclusivamente questioni di diritto.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, incluse sentenze a Sezioni Unite. La Corte ha chiarito che, per la natura strettamente personale dell’atto di impugnazione, non è sufficiente neanche l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. La titolarità dell’atto, e quindi la responsabilità della sua redazione e sottoscrizione, deve appartenere esclusivamente al difensore specializzato.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non potendo escludere profili di colpa nella proposizione di un ricorso privo di un requisito essenziale, la Corte ha condannato l’uomo al pagamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa pronuncia conferma un principio inderogabile del processo penale post-riforma: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Il “fai-da-te” processuale in questa fase non è ammesso e conduce a conseguenze pregiudizievoli: non solo l’impugnazione non viene esaminata nel merito, ma si va incontro a una condanna economica certa per le spese e la sanzione. È quindi fondamentale, per tutelare i propri diritti, affidarsi sempre a un professionista qualificato.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa accade se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata e l’atto viene rigettato per un vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
(dato – avviso alle partit
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria il 17/10/2023.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Con liere estensore
Il Presidente