Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine in materia penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato specializzato. L’inosservanza di questa regola, come vedremo, conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto.
Il Fatto: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso trae origine dalla decisione di un cittadino di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Convinto delle proprie ragioni, l’uomo ha redatto e presentato personalmente il ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Questo atto, sebbene spinto da una volontà di far valere i propri diritti, si è scontrato con una precisa norma del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: Inammissibilità Senza Appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha proceduto con rito semplificato (de plano), senza nemmeno convocare un’udienza. La decisione è stata netta e inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale dell’Art. 613 c.p.p. nel Ricorso per Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”.
La ratio di questa disposizione è chiara: il giudizio di Cassazione è un giudizio di pura legittimità, dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto. Tale complessità tecnica richiede l’intervento di un professionista con una preparazione specifica, in grado di articolare le censure in modo giuridicamente appropriato. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato o del condannato è, quindi, esclusa per legge, al fine di garantire l’efficienza e la serietà del giudizio di ultima istanza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Cittadini
Questa ordinanza serve da monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale. La tentazione di agire personalmente per risparmiare sui costi o per un senso di giustizia personale è comprensibile, ma giuridicamente controproducente. La legge impone un filtro tecnico invalicabile: il patrocinio di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un requisito di ammissibilità. Omettere questo passaggio significa precludersi ogni possibilità di vedere esaminato il proprio caso nel merito, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche. Pertanto, la scelta di un difensore qualificato è il primo e indispensabile passo per un efficace ricorso per cassazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge richiede espressamente che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Cosa accade se un ricorso per cassazione penale viene presentato senza la firma dell’avvocato richiesto?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata e l’atto viene rigettato per un vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Il soggetto che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
. c ., 1ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.