Ricorso per cassazione: perché la firma dell’avvocato è indispensabile
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la necessità della firma di un avvocato specializzato per la validità del ricorso per cassazione. L’analisi di questo caso ci permette di comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola, introdotta dalla riforma del 2017.
Il caso in esame: la richiesta di rideterminazione della pena
Un soggetto, condannato con una sentenza del 2019, presentava un’istanza al Giudice dell’esecuzione del Tribunale per ottenere la rideterminazione della propria pena. Il Giudice dichiarava la richiesta inammissibile. Contro questa decisione, il condannato decideva di appellarsi direttamente alla Corte di Cassazione. Sosteneva che la sua richiesta fosse stata fraintesa, essendo in realtà volta al riconoscimento della continuazione tra reati e alla concessione di misure alternative. Tuttavia, l’atto di ricorso veniva redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, direttamente dall’istituto di pena in cui era recluso.
La decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio procedurale insuperabile, legato alle modalità di presentazione dell’atto.
La riforma dell’art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il punto centrale della questione risiede nella modifica dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, operata dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Prima di questa riforma, la norma consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. La nuova formulazione ha soppresso l’inciso ‘salvo che la parte non vi provveda personalmente’. Di conseguenza, dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge, ogni ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
L’inammissibilità per difetto di sottoscrizione qualificata
Poiché il ricorso in esame è stato presentato dopo tale data e recava unicamente la firma del condannato, la Corte lo ha ritenuto irrimediabilmente viziato. La mancanza della sottoscrizione di un avvocato cassazionista costituisce una causa di inammissibilità che può essere dichiarata ‘de plano’, ovvero senza una formale udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è puramente giuridico-procedurale. La legge ha introdotto un requisito di forma non derogabile, finalizzato a garantire la tecnicità e la qualità degli atti sottoposti al giudizio della Suprema Corte. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare i fatti, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, si presume che solo un professionista con una specifica qualificazione (l’iscrizione all’albo speciale) possieda le competenze necessarie per redigere un ricorso che rispetti i rigidi canoni richiesti. La firma personale della parte, un tempo ammessa, è oggi causa di inammissibilità insanabile, come confermato anche dalle Sezioni Unite della stessa Corte.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: nel processo penale, e in particolare nella fase di legittimità, il ‘fai da te’ non è ammesso. La riforma del 2017 ha rafforzato il ruolo del difensore tecnico come filtro di professionalità per l’accesso alla Corte di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato abilitato, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’atto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. avvenuta nel 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è firmato solo dalla parte e non da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa decisione può essere presa dalla Corte senza necessità di udienza (‘de plano’), poiché il vizio di forma è considerato insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19847 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Cutro il 3/02/1967
avverso l ‘ ordinanza del 8/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l ‘ ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice dell ‘ esecuzione, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 6878 del 2019 emessa nei confronti di NOME COGNOME
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, avendo il ricorrente dedotto che la sua richiesta era stata travisata perché diretta al riconoscimento di continuazione e misure alternative, risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente , così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Rilevato che, in calce al ricorso, vi è soltanto la sottoscrizione del condannato e gli atti provengono dall ‘ istituto di pena ove questi è ristretto.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025