Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA ( ci
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
(V’o 1 .”J dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a.
RITENUTO IN FATTO E!! IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale del giorno 8 novembre 2022 di proroga, per la durata di anni due del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall’interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024.