Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 6602  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), nato il DATA_NASCITA in ALGERIA avverso la sentenza in data 26/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME (CODICE_FISCALE) personalmente impugna la sentenza in data 26/09/2023 della Corte di appello di Torino.
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall’imputato.
2.1. Va -infatti- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione.
2.2. Va aggiunto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore
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richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)», (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/01/2024