Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5903 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME IN MAROCCO IL DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa citta del 12/11/2021 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto.
NOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso, presentato personalmente è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “il ricorso p cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione GLYPH di GLYPH pena GLYPH su GLYPH richiesta, GLYPH non GLYPH può essere GLYPH proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
IveL
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.” (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039 – 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).
il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2024.