Ricorso per Cassazione: Perché è Indispensabile l’Avvocato Cassazionista
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso se non sottoscritto da un difensore abilitato. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni e le conseguenze di questa regola procedurale.
La Vicenda Processuale: Dalla Continuazione all’Inammissibilità
Tutto ha origine da un’istanza presentata al giudice dell’esecuzione, con la quale un soggetto chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile tale istanza.
Contro questa decisione, l’interessato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione. Ed è proprio questa scelta a determinare l’esito del procedimento davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sul ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della richiesta originaria (il riconoscimento della continuazione), ma si ferma a un controllo preliminare di tipo formale. La Corte ha rilevato un vizio insanabile nella presentazione dell’atto, che ne ha precluso l’esame.
Le Motivazioni: Il Ruolo Esclusivo del Difensore Abilitato
Il cuore della decisione risiede nella violazione di precise norme procedurali. La Corte ha evidenziato come il ricorso sia stato presentato personalmente dall’interessato, contravvenendo a quanto disposto dagli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Queste norme, modificate dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa figura, comunemente nota come “avvocato cassazionista”, possiede una specifica competenza e abilitazione per patrocinare davanti alla giurisdizione di legittimità.
A sostegno di questa interpretazione, la Corte ha richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha consolidato questo principio, eliminando ogni dubbio sulla necessità dell’assistenza tecnica qualificata in questa fase del giudizio. La legge impone questo requisito per garantire che il ricorso sia tecnicamente ben formulato, concentrandosi sui soli vizi di legittimità ammessi, ed evitare così di appesantire la Corte con impugnazioni generiche o non pertinenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per il Futuro
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre a vedere respinta la sua impugnazione senza un esame nel merito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, in assenza di elementi che potessero escludere la sua colpa nella presentazione di un ricorso inammissibile, la Corte lo ha condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: le regole procedurali, specialmente nel giudizio di legittimità, non sono mere formalità. La necessità di un difensore cassazionista non è un ostacolo, ma una garanzia di professionalità e tecnicismo, essenziale per tutelare efficacemente i propri diritti davanti alla Corte Suprema.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge (in particolare gli artt. 571 e 613 c.p.p., come modificati dalla L. 103/2017) impone che il ricorso per cassazione sia sempre sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma al vizio formale, respingendo l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46894 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 07/07/1982
avverso il decreto del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da NOME avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.;
letti i motivi del ricorso per cassazione;
rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024