Ricorso per cassazione: la firma dell’avvocato è indispensabile
Il percorso per far valere i propri diritti nelle aule di giustizia è irto di regole procedurali che, se non rispettate, possono precludere l’esame nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali, relativa al ricorso per cassazione in materia penale: l’impossibilità per la parte di presentarlo personalmente. L’assistenza di un difensore specializzato non è un’opzione, ma un requisito di ammissibilità, la cui mancanza comporta conseguenze severe.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bari. Inizialmente, a un soggetto era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Tuttavia, con un’ordinanza successiva, lo stesso Tribunale revocava il beneficio, poiché l’interessato non si era mai presentato presso i servizi sociali per avviare il programma di reinserimento.
Contro questa ordinanza di revoca, il soggetto decideva di agire proponendo personalmente, con un atto da lui redatto e sottoscritto, un ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso sotto il profilo puramente procedurale e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della revoca dell’affidamento in prova, poiché ha riscontrato un vizio insanabile nell’atto introduttivo: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: perché il Ricorso per Cassazione è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte si basa su una norma chiara e su un’interpretazione consolidata. L’articolo 613 del codice di procedura penale, modificato dalla cosiddetta ‘riforma Orlando’ (legge n. 103/2017), stabilisce espressamente che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha ribadito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, senza eccezioni. La ratio della norma è quella di garantire un filtro di tecnicità e professionalità nel giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma una sede in cui si possono far valere solo specifici vizi di legge.
A sostegno della propria decisione, i giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che ha chiarito in modo definitivo come, dopo la riforma, la parte non possa più proporre personalmente il ricorso, nemmeno in materie come quella cautelare. La Corte ha inoltre precisato che è del tutto irrilevante la mera indicazione del nominativo di un avvocato delegato solo per il deposito materiale dell’atto, se quest’ultimo non è stato redatto e sottoscritto dallo stesso professionista.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro, non essendo emersi elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico e complesso. Il ‘fai da te’ legale è non solo sconsigliato, ma espressamente vietato dalla legge. Affidarsi a un difensore abilitato non è solo una garanzia di professionalità, ma un requisito imprescindibile per evitare che il proprio ricorso venga respinto prima ancora di essere esaminato.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale personalmente, senza l’assistenza di un avvocato?
No, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione presentato personalmente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma al difetto procedurale della mancata sottoscrizione da parte del difensore abilitato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato av7’o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato l’ordinanza emessa in data 21 marzo 2023 con cui lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva ammesso NOME COGNOME all’affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che egli non si era mai presentato al servizio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto redatto e sottoscritto personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
La mera indicazione del nominativo di un difensore, delegato solo per il deposito del ricorso, è palesemente irrilevante.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente