Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa regola, apparentemente formale, è in realtà un presidio di tecnicità e garanzia nel grado più alto del giudizio. L’ordinanza in esame, emessa a luglio 2024, ne offre una chiara applicazione pratica, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto proprio per questo motivo.
Il Fatto: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso nasce da un’impugnazione presentata direttamente da un soggetto detenuto avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, emessa in fase di esecuzione. L’individuo, agendo in prima persona e senza l’assistenza di un legale, ha predisposto e depositato una dichiarazione scritta per contestare il provvedimento a lui sfavorevole. Questo atto ha dato il via al procedimento davanti alla Suprema Corte, che però si è arrestato su una questione preliminare, senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate.
La Decisione della Corte e il ruolo del ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sui motivi dell’impugnazione, ma su un vizio insanabile legato alla sua presentazione. I giudici hanno rilevato un “difetto di legittimazione” del ricorrente, che non aveva titolo per proporre personalmente l’atto.
Il Difetto di Legittimazione
La legittimazione è la facoltà, concessa dalla legge, di compiere un determinato atto processuale. Nel caso del ricorso per cassazione, la legge riserva questa facoltà esclusivamente ai difensori iscritti in un apposito albo speciale. La parte privata, anche se direttamente interessata dalla decisione, non può agire autonomamente in questa sede.
Le Motivazioni: L’Obbligo del Patrocinio Legale
La decisione della Corte si fonda su una precisa norma di legge e su un’interpretazione consolidata che ne ha definito la portata.
La Riforma dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della questione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio è quella di assicurare un elevato livello di tecnicismo giuridico in un giudizio che non riesamina i fatti, ma si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge.
Il Principio Stabilitito dalle Sezioni Unite
La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2017), che ha chiarito ogni dubbio interpretativo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la regola del patrocinio obbligatorio si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnabile in Cassazione, compresi quelli in materia cautelare o di esecuzione, senza eccezioni. Questa pronuncia ha creato un principio di diritto vincolante, che i giudici sono tenuti a seguire.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente è una scelta che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la mancata valutazione del merito del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La pronuncia, quindi, non solo riafferma la centralità della difesa tecnica, ma sottolinea anche i rischi economici e procedurali di un’iniziativa personale non conforme alla legge.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ciò comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La regola dell’obbligatoria difesa tecnica per il ricorso per cassazione vale per ogni tipo di provvedimento?
Sì. Come chiarito da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 8914/2017) citata nel provvedimento, l’obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore specializzato si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare o emessi in fase di esecuzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
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Con ordinanza emessa in data 08 aprile 2024 il Presidente della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano un ricorso per cassazione presentato dal difensore del detenuto NOME COGNOME.RJA Vo aì fwal,i) »MI)! 11,11419 ,N., CJ4.1 ni a ot4 1 C00/2/4 i« OU iii)/ 9 3/121 , 7 .
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Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto l’impugnazione personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezio Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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