Ricorso per Cassazione: Perché è Indispensabile l’Avvocato?
Presentare un ricorso per cassazione è una fase estremamente tecnica e delicata del processo penale, riservata al controllo di legittimità delle decisioni dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’atto deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è inammissibile. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola inderogabile.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di un soggetto contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il condannato, ritenendo ingiusto il provvedimento, ha deciso di presentare personalmente il ricorso per cassazione, redigendo e depositando l’atto senza l’assistenza di un difensore.
Questo atto, apparentemente un esercizio del proprio diritto di difesa, si è scontrato con una precisa norma procedurale che regola l’accesso al giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso con una procedura snella, detta de plano, data l’evidenza della causa di inammissibilità. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente.
La decisione si fonda su un pilastro della procedura penale che regola l’accesso alla Suprema Corte. Il legislatore ha previsto un filtro tecnico rigoroso per garantire che i ricorsi presentati siano fondati su vizi di legittimità e non su una semplice rivalutazione dei fatti. Questo filtro è rappresentato dalla necessaria intermediazione di un professionista qualificato.
Le conseguenze economiche
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
La motivazione della Corte è netta e si basa sull’applicazione letterale dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che ‘l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione’.
La ratio di questa disposizione è duplice:
1. Garanzia di tecnicità: Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. È essenziale che i motivi del ricorso siano formulati con precisione tecnica, compito che solo un avvocato cassazionista può svolgere adeguatamente.
2. Filtro processuale: L’obbligo di firma da parte di un difensore specializzato serve a prevenire ricorsi esplorativi o dilatori, garantendo che solo le questioni giuridicamente rilevanti giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Poiché nel caso di specie il ricorso era stato presentato e sottoscritto personalmente dal condannato, la Corte non ha potuto fare altro che rilevarne la nullità insanabile e dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Impugna in Cassazione
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un insegnamento cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai da te’ non è ammesso. La difesa tecnica non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per la validità stessa dell’atto di impugnazione. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, pena l’immediata reiezione del ricorso e la condanna a sanzioni pecuniarie, senza che le proprie ragioni vengano mai esaminate nel merito.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione non è sottoscritto da un avvocato abilitato?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito delle questioni sollevate, ma si limiterà a respingere l’atto per un vizio di forma insanabile.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, quali altre sanzioni sono previste?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscrit a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025.