Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è una fase cruciale e altamente tecnica del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: l’appello alla Suprema Corte non ammette il ‘fai-da-te’. La mancanza della firma di un difensore specializzato non è un mero vizio di forma, ma una causa di inammissibilità che chiude le porte a qualsiasi discussione sul merito della questione, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato una condanna per il reato di furto aggravato (art. 624 bis c.p.). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di impugnare la sentenza proponendo personalmente ricorso per cassazione. L’atto, infatti, recava unicamente la sua sottoscrizione. Con questo unico motivo, l’imputato lamentava vizi di legge e di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo una carenza di prove a suo carico.
La Decisione della Corte e il Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze dell’imputato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale inderogabile, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103). Questa normativa ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile una regola precisa per il ricorso per cassazione.
La Corte ha ribadito che, a differenza di altri gradi di giudizio, l’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve essere obbligatoriamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La sottoscrizione personale della parte non è quindi sufficiente né permessa.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in modo definitivo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8914 del 2017. In tale pronuncia, i giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale tra:
1. Legittimazione a proporre il ricorso: spetta alla parte (l’imputato), che è il titolare sostanziale del diritto all’impugnazione.
2. Modalità di proposizione: riguarda l’esercizio concreto di tale diritto, che la legge riserva esclusivamente a un professionista qualificato. Per il giudizio di legittimità, si richiede una specifica competenza tecnica, garantita dalla cosiddetta ‘rappresentanza tecnica’ del difensore cassazionista.
La norma non limita il diritto di difesa, ma ne disciplina l’esercizio per assicurare che il ricorso sia formulato in modo tecnicamente corretto, data la particolare natura del giudizio di Cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta solo la corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due importanti conseguenze pratiche. La prima è che il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato è destinato a un’immediata declaratoria di inammissibilità, senza alcuna possibilità di sanatoria. Ciò significa che le ragioni di merito, anche se potenzialmente fondate, non verranno mai esaminate.
La seconda conseguenza è di natura economica. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione dell’impugnazione (come nel caso di una palese violazione di una norma procedurale), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata quantificata in 4.000 euro, a dimostrazione della gravità di un errore che la Corte considera non scusabile.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. La legge, a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Ci sono conseguenze economiche se si presenta un ricorso inammissibile?
Sì. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte rileva profili di colpa nella proposizione del ricorso (come in questo caso), può condannare il ricorrente al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BENI MELLAL (MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Milano del 10 ottobre 2023 che ha confermato la sentenza del tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME, di condanna alle pene di legge per il delitto cui all’art. 624 bis comma 2 cod. pen..
1.1.Ha promosso ricorso per cassazione l’imputato in persona, che ha dedotto un unico motivo di ricorso, sempre e solo sottoscritto personalmente, con il quale ha lamentato vizi violazione di legge e della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, statuit assenza della prova dell’attribuibilità del fatto al medesimo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materi cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esser sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazion proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sosta del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richie necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiell Rv. 272010).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma d euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 4000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.