Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOTI NOME NOME a VENETICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
e ato avviso alle parti;
udita la relazione svo a dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Ritenuto che il ricorso è stato presentato dal condanNOME personalmente, e che conseguentemente esso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devon essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.