Ricorso per cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte. L’ordinanza in esame sottolinea come, a seguito di una specifica modifica legislativa, l’assistenza di un difensore iscritto all’apposito albo speciale sia un requisito di ammissibilità imprescindibile. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal reclamo di un detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Tale provvedimento aveva disposto il non inoltro di una parte della sua corrispondenza in arrivo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva respinto il reclamo del detenuto.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione, senza avvalersi del patrocinio di un legale.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione (la legittimità del blocco della corrispondenza), ma si ferma a un profilo puramente procedurale: la modalità di presentazione del ricorso.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore di una modifica cruciale all’articolo 613 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La chiave di volta della decisione risiede nella Legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come ‘Riforma Orlando’). Questa legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, sopprimendo l’inciso ‘salvo che la parte non vi provveda personalmente’.
Prima di questa riforma, la parte privata poteva, in via eccezionale, presentare personalmente il ricorso per cassazione. La modifica legislativa ha cancellato questa possibilità, rendendo obbligatorio, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa regola, come confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge, indipendentemente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento impugnato.
La conseguenza diretta di questa violazione procedurale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che può avvenire senza formalità di procedura. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con chiarezza un principio non derogabile: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale richiede necessariamente un filtro tecnico-giuridico garantito da un avvocato cassazionista. Questa regola mira a garantire la qualità e la specificità dei ricorsi, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni non pertinenti o mal formulate.
Per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale davanti alla massima istanza giurisdizionale, è quindi fondamentale comprendere che il ‘fai da te’ non è un’opzione percorribile. L’assistenza di un difensore specializzato non è solo consigliabile, ma un requisito imposto dalla legge, la cui mancanza determina l’immediato naufragio del ricorso.
È possibile per un privato cittadino presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non è più possibile per la parte presentare personalmente il ricorso, che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma alla verifica del requisito formale, respingendo l’impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, ci sono conseguenze economiche per il ricorrente?
Sì. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Cassano allo Ionio il 2/06/1973
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano non dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non inoltro di corrispondenza in arrivo a NOME COGNOME detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Considerato che avverso il provvedimento impugnato è ammesso solo il ricorso per cassazione e che tale impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente