Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto d NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, del 19.12.2023, n. 6749 del 2024, con cui si deduce l’errore nell’indicazione dei reati relazione ai quali lo stesso è stato condannato nell’iniziale esposizione in fatto d pronuncia, è stato proposto personalmente dall’imputato e, pertanto, è inammissibile.
Infatti, l’impugnazione è stata avanzata successivamente all’entrata in vigore della legg 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l’imputato de facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell’apposito albo il potere di sottoscrivere l’atto di impugnazione cui viene introdotto il giudizio di legittimità. La disciplina di nuovo conio è, d pienamente applicabile alla fattispecie in esame.
Le Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite e nella sua scia interpretativa, perfettamente chiarita in motivazione, le Sezioni semplici della Cassazion hanno precisato espressamente come non possa essere proposto personalmente anche il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che, a partire dall’entrata in della novella del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difenso iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr., tra quelle massimate, Sez. 31662 del 4/4/2018, P., Rv. 273177; Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, NOME, Rv. 276039, che indica anche la necessità della procura speciale).
In ogni caso, la doglianza riguarda una parte della sentenza di mera esposizione, dal singificato non rilevante sulla decisione.
2.1. Rilevato, altresì, che le Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, hanno anche evidenziato la coerenza costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificat dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 11 comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de
legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l’elevato livello di qualificaz professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionev l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio spese dello Stato; per questo hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina limitativa in esame.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.