Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in SERBIA il 11/02/1992
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 27 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 settembre 2022 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione per il delitto di tentato furto in abitazione.
COGNOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per essersi il reato estinto per prescrizione.
Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall’imputato (v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01), in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue che la mancata instaurazione del rapporto processuale non consente di scrutinare l’eccezione di prescrizione dedotta con l’odierno ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore