Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5810  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata MONDOVI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO A z =  GLYPH L-igvk3 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di appello di Torin
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 ag 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di pr personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in o caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’alb della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. p Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 1 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, pe natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difens accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, l non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
 È già stata ritenuta manifestamente infondata la questione (p prospettata nel ricorso in esame) di illegittimità costituzionale dell’art. proc. pen., nella veste assunta all’indomani dell’intervento operato dal comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserito contrasto con gli artt. 24 comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più all’imput personalmente la proposizione del ricorso in cassazione.
Rientra nella discrezionalità del legislatore, infatti, esigere la rappre tecnica, ai fini dell’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che discenda alcuna limitazione delle facoltà difen (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011).
 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma del 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Segue all’inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento d spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa, anche alla s in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si r equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.