Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAMURA il 08/08/1996
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: i ricorrente ha non soltanto l’onere di de’durre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634).
In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità.
Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritt dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.
D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame e alla dosimetria della pena: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali abbiano ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Laterza.
La Corte di appello, inoltre, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto congrua la pena base per il reato di porto illegale di arma di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, considerata la modalità esecutiva della condotta, caratterizzata dal fatto che l’imputato aveva esploso molteplici colpi in un luogo pubblico.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024