Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali regole possa precludere l’accesso al più alto grado di giudizio. In questo articolo, analizzeremo il caso di un imputato che ha visto il suo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile perché presentato personalmente, senza l’assistenza di un difensore specializzato, evidenziando le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di tale decisione.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Appello “Fai-da-te”
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di cui all’articolo 462 del codice penale, confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di tentare l’ultima carta, proponendo personalmente un ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Questa scelta, tuttavia, si è rivelata fatale per le sue speranze di ottenere una revisione del giudizio.
La Decisione della Corte: Due Motivi per l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti: un vizio di forma insanabile e una carenza sostanziale nei motivi di impugnazione.
Il Difetto Formale: La Sottoscrizione del Difensore Abilitato
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità riguarda la modalità di presentazione del ricorso. La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento processuale penale, rafforzato dalla riforma del 2017 (legge n. 103): il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte. Esso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa norma non è una semplice formalità, ma è posta a garanzia della tecnicità e della specificità che un’impugnazione di legittimità richiede, assicurando che le questioni sottoposte alla Corte siano formulate con la dovuta perizia giuridica.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Oltre al vizio formale, la Corte ha rilevato anche un difetto sostanziale. I motivi del ricorso erano, infatti, “privi di specificità”. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni (doglianze) già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione con cui la Corte territoriale le aveva respinte. Un ricorso efficace deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge, e non può essere una mera ripetizione di difese già valutate e rigettate.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Cassazione ha sottolineato come la legge richieda un “filtro” tecnico per l’accesso al giudizio di legittimità. L’obbligo della firma del difensore specializzato serve a garantire che la Corte sia investita di questioni giuridiche serie e ben formulate, evitando ricorsi esplorativi o infondati. Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), la Corte ha confermato che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, senza eccezioni. La mancanza di un confronto effettivo con la sentenza d’appello ha ulteriormente dimostrato la debolezza del ricorso, rendendolo meramente reiterativo e, quindi, inammissibile per carenza di specificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Imputato
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Non solo la sua condanna è divenuta definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: il processo penale è un percorso tecnico dove l’assistenza di un legale qualificato non è un’opzione, ma una necessità, specialmente nelle fasi più delicate come il ricorso per cassazione. Il “fai-da-te” processuale, oltre a essere inefficace, può comportare costi significativi.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito delle modifiche legislative introdotte con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “privi di specificità”?
Significa che le argomentazioni presentate sono una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
/ dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per il reato di cui all’art. 462 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente;
che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);
che entrambi i motivi di ricorso, peraltro, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente