Ricorso per cassazione: Perché l’imputato non può presentarlo da solo?
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultima via di impugnazione nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza per sole violazioni di legge. Data la sua tecnicità, la legge prevede requisiti di forma molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito una regola fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente il ricorso, pena la sua inammissibilità. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze di questo principio.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto aggravato, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Invece di affidare la stesura e la sottoscrizione dell’atto al proprio legale, presentava personalmente il ricorso per cassazione alla Suprema Corte. Questo dettaglio procedurale, apparentemente secondario, si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza neppure la necessità di una pubblica udienza. La Corte ha stabilito che la sottoscrizione personale dell’imputato costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito delle censure sollevate.
Le Motivazioni: Il Ruolo Esclusivo del Difensore nel Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della normativa processuale, in particolare degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato, già sancito dalle Sezioni Unite: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa regola non ammette deroghe.
I giudici hanno chiarito che la natura dell’atto è strettamente personale del difensore, in quanto richiede competenze tecniche specialistiche per formulare correttamente i motivi di legittimità. Pertanto, sono irrilevanti alcuni espedienti che potrebbero essere tentati per aggirare la norma, come:
1. L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale: Non sana il vizio, perché l’atto resta formalmente proveniente dalla parte privata.
2. La sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato: Anche questa formula non è sufficiente, perché non attribuisce al legale la paternità giuridica dell’atto, che deve essere interamente redatto e firmato da lui.
La pronuncia si fonda sulla ratio della riforma, volta a elevare la qualità dei ricorsi presentati alla Suprema Corte, deflazionando il carico di lavoro con impugnazioni non tecnicamente fondate. L’inammissibilità evidente ha portato la Corte a condannare il ricorrente, per sua colpa, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione chiara e inequivocabile: nel processo penale, l’assistenza tecnica di un difensore qualificato è imprescindibile, specialmente nella fase del giudizio di legittimità. La presentazione di un ricorso per cassazione è un atto che non ammette improvvisazione. La firma personale dell’imputato, anziché quella del suo avvocato cassazionista, trasforma un diritto di difesa in un atto proceduralmente nullo, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione dell’imputato con ulteriori sanzioni pecuniarie. È un monito per tutti gli operatori del diritto e per i cittadini sull’importanza di rispettare scrupolosamente le forme prescritte dalla legge.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione è firmato solo dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito dei motivi presentati e la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. La sottoscrizione personale dell’imputato è un vizio procedurale insanabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando l’inammissibilità è dovuta a una colpa del ricorrente (come nel caso della sottoscrizione errata), la legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede che questi sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avvis4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 56 e 624-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall’imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento L.] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»),«essen irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera d legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore titolarità dell’atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.