Ricorso per cassazione: l’imputato non può firmarlo di persona
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultima via di impugnazione nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore tecnico e formale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale, introdotta con la riforma del 2017: l’atto di ricorso non può più essere firmato personalmente dall’imputato, pena l’immediata inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni di tale divieto e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre un ultimo appello alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale abilitato, redigeva e firmava personalmente l’atto di impugnazione, presentandolo alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, detta de plano, riservata ai casi in cui la carenza dei presupposti di legge è evidente. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Riforma del 2017 e il Ruolo del Difensore
La motivazione principale della decisione risiede nelle modifiche apportate all’articolo 613 del Codice di Procedura Penale dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Prima di tale intervento, era consentito all’imputato sottoscrivere personalmente il proprio ricorso per cassazione. La nuova normativa ha eliminato questa possibilità, stabilendo che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che questa scelta del legislatore non viola i diritti di difesa garantiti dalla Costituzione (artt. 24 e 111) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU). Come già stabilito dalle Sezioni Unite in una precedente pronuncia (n. 8914/2017), rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per un giudizio altamente specialistico come quello di Cassazione. L’obiettivo è garantire che l’impugnazione sia fondata su questioni di diritto valide e presentata in modo tecnicamente corretto, evitando di sovraccaricare la Corte con ricorsi infondati o mal formulati.
In aggiunta, i giudici hanno rilevato che il ricorso era comunque generico e privo di censure specifiche, un ulteriore motivo che ne avrebbe comunque decretato l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Imputato
Questa ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato: il giudizio di Cassazione non è un’arena per iniziative personali, ma un procedimento tecnico che esige l’intervento di un professionista specializzato. Le conseguenze di un errore formale, come la firma personale dell’atto, sono drastiche:
1. Inammissibilità del Ricorso: L’impugnazione non viene nemmeno esaminata nel merito, rendendo definitiva la condanna dei gradi precedenti.
2. Sanzioni Economiche: L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammontava a 4.000 euro.
La lezione è chiara: per affrontare un ricorso per cassazione è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un avvocato cassazionista. Il “fai-da-te” legale, in questo contesto, non è solo sconsigliato, ma legalmente precluso e porta a conseguenze negative sia dal punto di vista giudiziario che economico.
Può un imputato presentare e firmare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata quantificata in quattromila euro.
La norma che impone la firma dell’avvocato per il ricorso per cassazione è legittima?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, che richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il diritto di difesa, ma ne assicura un esercizio tecnicamente adeguato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME armi NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 6.5 dalla Corte d’appello di Torino, con la quale è stata confermata la decisone del locale Tribuna che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 62 comma 1 n. 2 e n. 7, cod.pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dal legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art. 613 cod. proc. pen., l’at ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissib da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la perso sottoscrizione dell’imputato dell’atto di impugnazione, come previsto dall’originario art. 613 proc. pen. Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegitti costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in c non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ese delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facolt difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l’indicazione di alcuna specif censura.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 novembre 2025