Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/04/1999
avverso la sentenza del 17/10/2024 del TRIBUNALE DI MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.
Avverso tale decisione l’COGNOME lamenta, mediante ricorso sottoscritto personalmente, l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritt all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente