Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2463 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 05DEADZ) nato il 20/11/1985
avverso la sentenza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (v., per tutti, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»);
Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 117, primo comma, Cost., oltre che degli artt. 48, comma 2, Carta di Nizza e 6 Cedu, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271334 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l’esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità, che non contempla la partecipazione personale dell’imputato ed il diritto ad essere sentito. Enfasi nostra)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31/10/2024