Ricorso per Cassazione: I Limiti per le Sentenze del Giudice di Pace
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado di appello su decisioni del Giudice di Pace. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso, ribadendo due principi procedurali fondamentali: l’impossibilità di dedurre vizi di motivazione e la preclusione di motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), emessa inizialmente dal Giudice di Pace. La sentenza veniva appellata e il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, pur riformando la decisione riguardo l’entità della pena pecuniaria, confermava nel resto la condanna. L’imputato decideva quindi di presentare un ricorso per cassazione basato su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione riguardo la sua incapacità materiale di compiere il fatto e la mancata motivazione sul rigetto di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria.
L’Analisi della Corte e le Specificità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni squisitamente procedurali.
Primo Motivo: Il Vizio di Motivazione non è Deducibile
Il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava una motivazione contraddittoria sulla sua responsabilità, è stato respinto in radice. La Corte ha richiamato una normativa specifica (artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. 274/2000) che disciplina le impugnazioni delle sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
Secondo tale normativa, il ricorso per cassazione avverso queste decisioni può essere proposto esclusivamente per “violazione di legge”. Ciò significa che non è possibile contestare la logicità o la completezza del ragionamento del giudice (il cosiddetto “vizio di motivazione”), ma solo un’errata applicazione o interpretazione delle norme giuridiche. La Corte ha precisato che la presunta contraddittorietà lamentata dal ricorrente non integrava una violazione di legge, rendendo il motivo inammissibile.
Secondo Motivo: La Novità e Genericità della Censura
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha ritenuto non solo generico, ma soprattutto “inedito”, ovvero proposto per la prima volta in sede di legittimità. L’imputato non aveva sollevato la specifica questione della mancata rinnovazione dell’istruttoria nei motivi di appello. La giurisprudenza consolidata, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), stabilisce che non possono essere introdotti nel giudizio di Cassazione argomenti che non sono stati oggetto del precedente grado di giudizio. Questo principio garantisce l’ordine e la progressione logica del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa scelta del legislatore: quella di limitare l’accesso al giudizio di legittimità per i reati di minore gravità, di competenza del Giudice di Pace, al fine di garantire l’efficienza del sistema giudiziario. Il ricorso per cassazione in questi casi è concepito come un rimedio eccezionale, attivabile solo di fronte a palesi errori di diritto e non per una rivalutazione del merito della causa. La dichiarazione di inammissibilità per i motivi nuovi, inoltre, rafforza il principio secondo cui ogni fase processuale ha le sue preclusioni, e le questioni devono essere sollevate tempestivamente per poter essere validamente esaminate.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un’importante lezione pratica per gli operatori del diritto. Quando si impugna una sentenza d’appello che ha confermato una decisione del Giudice di Pace, è fondamentale concentrare le censure esclusivamente sulla violazione di norme di legge sostanziali o processuali. Tentare di far valere vizi di motivazione o introdurre argomenti non discussi in appello si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare un vizio di motivazione nel ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace?
No. In base a questa ordinanza, per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per ‘violazione di legge’. Non è quindi possibile lamentare che la motivazione del giudice sia contraddittoria, illogica o carente.
Cosa succede se un argomento viene presentato per la prima volta in Cassazione?
L’argomento viene considerato ‘inedito’ (o nuovo) e, di conseguenza, il relativo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile. Tutte le questioni devono essere sollevate nel precedente grado di giudizio per poter essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZk
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 07/12/1953
avverso la sentenza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 43 aprile 2023 che, nel riformare la sentenza del Giudice di pace di .41-111,:u2 r , ,N.p 9412 t Acireale del° dicembre 2021 quanto alla pena pecuniaria, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
-Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità per la incapacità materiale dell’imputato di attuare la condotta oggetto di giudizio non è deducibile in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, cornma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdoti:i dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; la lamentata contraddittorietà della motivazione, peraltro insussistente, non si traduce in violazione di legge.
-Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata motivazione in ordine alla richiesta di parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., è generico nonché inedito avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione ( S.U. 27/10/2016, n. 8825,COGNOME, Rv. 268822).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente