Ricorso per Cassazione per Reati del Giudice di Pace: Quando è Inammissibile?
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è rigidamente regolato dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un importante limite per i ricorsi avverso sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace, chiarendo quando e perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale, un illecito di competenza del Giudice di Pace. La sentenza di condanna era stata confermata in appello, sebbene con una riduzione della pena grazie alla concessione delle attenuanti generiche. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare un ricorso per cassazione per contestare la sentenza di secondo grado.
L’Unico Motivo di Ricorso: il Vizio di Motivazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su un unico motivo: il vizio di motivazione. In sostanza, egli lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente argomentato le ragioni della loro decisione, rendendo la sentenza viziata sotto il profilo logico-giuridico. Questo è, in generale, uno dei motivi previsti dalla legge per poter adire la Corte di Cassazione. Tuttavia, la sua applicabilità non è universale.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a una valutazione preliminare di ammissibilità, basata su precise norme procedurali che disciplinano i reati di competenza del Giudice di Pace.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione combinata di due norme fondamentali: l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’articolo 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Queste disposizioni legislative stabiliscono chiaramente che, per i reati la cui competenza originaria è del Giudice di Pace, non è possibile presentare un ricorso per cassazione basato esclusivamente sul vizio di motivazione della sentenza.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 22854/2019) per rafforzare il principio secondo cui il legislatore ha inteso porre un filtro all’accesso in Cassazione per questa tipologia di reati, considerati di minor gravità. Di conseguenza, il motivo addotto dal ricorrente era precluso dalla legge, rendendo l’impugnazione inammissibile a priori.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: non tutte le sentenze possono essere impugnate in Cassazione per gli stessi motivi. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, il perimetro del ricorso per cassazione è più ristretto. Chi intende contestare una sentenza di appello in questi casi deve fondare il proprio ricorso su motivi diversi dal vizio di motivazione, come ad esempio la violazione di legge. La scelta del legislatore mira a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga oberata da ricorsi relativi a questioni di minor allarme sociale e la cui valutazione dei fatti si è già esaurita nei due gradi di merito.
È possibile presentare un ricorso per cassazione per qualsiasi motivo avverso una sentenza per un reato di competenza del Giudice di Pace?
No. La legge pone dei limiti specifici. In particolare, come chiarito dall’ordinanza, non è consentito proporre ricorso per cassazione basandosi esclusivamente sul vizio di motivazione della sentenza.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Qual è la base normativa che limita il ricorso per cassazione in questi casi?
La limitazione deriva dal combinato disposto dell’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e dell’articolo 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, che disciplinano specificamente il procedimento penale davanti al Giudice di Pace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41059 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., riducendo però la pena inflitta in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024