Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata a Cavallino il 13/06/1975; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 2/10/2024 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to NOME COGNOME che con memoria ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce rigettava l’istanza di NOME proposta in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto con cui il Gip del medesimo tribunale in data 9.9.2024 aveva disposto il sequestro preventivo di una cava suddivisa in due aree, compresi automezzi e quanto elencato nel verbale di sequestro, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 44 lett. a) DPR 380/01 e 256 Dlgs. 152/2006.
v GLYPH 2. Avverso la predetta ordinanza COGNOME nella suddetta quali mediante il suo difensore propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi impugnazione.
Si rappresenta con il primo il vizio di motivazione, essendosi formulate tribunale argomentazioni GLYPH lacunose ed GLYPH illogiche, GLYPH non GLYPH avendo valutato adeguatamente le circostanze del caso concreto ed essendosi limitato a elabor affermazioni erronee puntualmente illustrate in ricorso.
Con il secondo si aggiunge che emergerebbe altresì una motivazione apparente e contraddittoria, e dopo avere premesso che non si sarebbe esposto c chiarezza il percorso logico – giuridico seguito, si evidenzia che l’ordinan particolare, appare contraddittoria, nella parte in cui afferma che la Corallo depositato la risposta della RAGIONE_SOCIALE alla sua pec senza chiedersi se la rispos stata…”, che i mezzi sequestrati sarebbero nella disponibilità della Grjm invece sarebbero della RAGIONE_SOCIALE, che vi sarebbe confusione nel individuazione di talune are, che l’apposizione di un cancello sull’area n accompagnata dalla presenza al momento dell’accesso della ricorrente e che c non agevolava la attività abusiva, e che i fatti risalirebbero ad epoca an all’acquisto della proprietà in capo alla società della ricorrente.
Con il terzo motivo, deduce la inesistenza o manifesta illogicità d motivazione in ordine al fumus delicti. Non sarebbe stato spiegato adeguatamente il fumus delicti, e le circostanze dedotte dal collegio della cautela non sarebbe sufficienti e pertinenti. E si sostiene che i fatti contestati risalirebbero a 12 maggio 2022, laddove l’acquisto della società risalirebbe al 8.11.2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile innanzitutto riguardo ai mezzi in sequestro, p quali espressamente la ricorrente esclude la titolarità, così da esc automaticamente di avere interesse al ricorso per questa parte, non esse titolata, in caso di eventuale esito positivo dell’impugnazione, alla assegnazi beni rappresentati come altrui, quali gli automezzi.
E’ altresì inammissibile il ricorso, nelle parti, plurime, in cui si contes di manifesta illogicità e contradittorietà. Come noto infatti, il ricorso per ca contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere si gli errores in iudicando o in procedendo, sia, soltanto, quei vizi della motiv
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili del violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misur cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 – dep. 07/11/1992, COGNOME, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 – dep. 04/05/2000, COGNOME, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all’elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo d cassazione si traduca in un controllo che investa, sia pure in maniera incidentale, il merito dell’impugnazione.
Ciò, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire esclusivamente la tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività. Alla Corte di Cassazione è, infatti, attribuito, il potere-dovere di espletare il controllo di legali sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussurnere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 de 20/11/1996 – dep. 29/01/1997, COGNOME e altri, Rv. 206657).
COGNOME Quanto agli accenni, marginali, alla carenza di motivazione ovvero alla motivazione apparente, astrattamente idonei ad essere supportati con ricorso per cassazione averso una misura cautelare reale, essi sono in realtà vacui nella
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sostanza, siccome nella loro concreta esplicazione si traducono, piuttosto, in critiche, inammissibili per quanto sopra osservato, del merito della motivazione, sussistente, seppure non condivisa dalla difesa. Peraltro, emerge un ulteriore motivo di inammissibilità, connaturato alla redazione concreta del ricorso, che si caratterizza sotto tale aspetto per una indistinta quanto, questa sì, contraddittoria, formale deduzione (nei titoli dei vari paragrafi, posto che come osservato, nella sostanza si critica il merito di una motivazione sussistente), di tutti i possibili v della motivazione: illogicità, contraddittorietà, carenza. In proposito, occorre ribadire che l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, letta in combinazione con l’art. 581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare tra l’altro i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e d elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie part della motivazione censurata. (Sez. 2″, sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzion di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 – 01 Rugiano). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.
I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall’ articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende sigliere estensore Il C