Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17839 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
conto del fatto che l’esborso per l’acquisto dello stesso era stato in realtà effettuato dal primigenio donante da individuarsi nella signora NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME e nonna di NOME COGNOME. NOME COGNOME aveva poi conseguito la proprietà dell’immobile per successione alla di lei madre NOME COGNOME della quale ultima sarebbe stato comunque omesso un concreto accertamento sulle capacità reddituali nel periodo dal 2000 al 2008.Non sarebbe in ogni caso
provato che la COGNOME si era resa responsabile di una interposizione fittizia nell’interesse di NOME COGNOME e comunque sarebbe stato documentalmente dimostrato al Tribunale che la donna nel periodo di interesse aveva una adeguata capacità reddituale avendo la stessa percepito redditi per oltre un ventennio a seguito della gestione di una attività di ristorazione successivamente trasformata in attività di gestione di un supermercato e pasticceria. Si tratta, secondo la difesa del ricorrente, di elementi decisivi che il Tribunale avrebbe omesso di valutare.Con riferimento, poi, all’immobile sito in Cellole – località Baia Domizia – rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che anche in questo caso era stata dimostrata la legittima provenienza del bene ed in particolare che dal contenuto di una sentenza emessa dal G.u.p. di Napoli in data 9 maggio 2012, con la quale era stato disposto il dissequestro del bene a favore di NOME COGNOME, Ł emerso che non vi erano elementi per ritenere che il bene fosse di proprietà di NOME COGNOME ed acquistato con fondi di provenienza illecita.Anche in questo caso, conclude la difesa del ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il disposto degli artt. 240-bis e 321 cod. proc. pen. 2.2.2. Con atto sottoscritto in data 27 febbraio 2025 i difensori della ricorrente presentavano ‘motivi aggiunti’ con i quali deducevano la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. sia con riferimento all’immobile sito in INDIRIZZO sia con riguardo a quello sito in località Baia INDIRIZZO ribadendo, quanto al primo immobile, che i Giudici dell’incidente cautelare non hanno tenuto conto che l’intero esborso della somma per l’acquisto dello stesso era stato operato da NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME e nonna di NOME COGNOME, con la conseguenza che NOME COGNOME ebbe ad acquistare l’immobile per un atto di liberalità della zia materna che a sua volta aveva ricevuto il bene in eredità dalla propria madre. A ciò si aggiunge che sarebbe stato totalmente omesso un accertamento sulla capacità reddituale della Postiglione la quale aveva percepito redditi fin dal 1982.Quanto all’immobile sito in località Baia INDIRIZZO ribadiscono i difensori dei ricorrenti le già evidenziate legittime modalità di ricezione del bene e l’arbitraria interpretazione delle intercettazioni aggiungendo che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con una menzionata sentenza passata in giudicato dalla quale emergeva la legittimità dell’acquisto.2.3. per NOME COGNOME:2.3.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen.Sulla premessa che il sequestro ha riguardato un immobile sito in Napoli, INDIRIZZO, di proprietà della COGNOME ma ritenuto dal G.i.p. nella disponibilità del figlio indagato NOME COGNOME, rileva la difesa della ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere sulla base di conversazioni intercettate che l’immobile era stato acquistato con fondi dell’indagato mentre, per contro, sarebbe stato provato che il bene era stato acquistato dalla COGNOME in forza di una permuta con due lotti di terreno che erano divenuti di proprietà della stessa per effetto di una donazione a lei effettuata dalla COGNOME e, pertanto, acquisito in modo lecito. Ne consegue – secondo la difesa della ricorrente – che il Tribunale invece di limitarsi ad interpretare le due conversazioni intercettate avrebbe omesso di incentrare la propria attenzione sulla legittimità della donazione e della conseguente permuta che avrebbero portato alla lecita disponibilità del bene. 2.3.2. Con atto sottoscritto in data 27 febbraio 2025 i difensori della ricorrente formulavano ‘motivi aggiunti’ nei quali deducevano la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla legittimità dell’acquisto di 12 lotti di terreno e con riferimento alla interpretazione delle intercettazioni relative alla ritenuta riconducibilità del bene a NOME COGNOME, ribadendo che il contenuto delle predette intercettazioni sarebbe stato valutato in modo apodittico e che comunque i terreni erano stati legittimamente acquistati da NOME COGNOME che ne aveva successivamente donato parte alla propria figlia NOME COGNOME che poi li aveva permutati con il bene oggetto di sequestro. Ne conseguirebbe che, pertanto, nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di una motivazione apparente che non avrebbe preso in considerazione la capacità patrimoniale della COGNOME, tanto Ł vero che il G.i.p.
con la propria ordinanza in data 8 luglio 2024 aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dei lotti di terreno ancora intestati alla COGNOME ed alla figlia NOME COGNOME. 2.4. Per solo divere di completezza deve solo aggiungersi che la difesa dei ricorrenti ha inviato telematicamente alla Cancelleria di questa Corte anche motivi aggiunti nell’interesse di NOME COGNOME che non Ł tuttavia ricompreso tra i ricorrenti i cui atti di impugnazione devono essere qui esaminati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre, innanzitutto, doverosamente ricordare che questa Corte Suprema, con una sentenza emessa in materia di misure di prevenzione ma con un principio certamente applicabile anche in questa sede stante l’identità del limite in relazione al quale Ł consentito il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, ha avuto modo di chiarire che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).Sempre in tema di riesame delle misure cautelari reali, questa Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710). Al riguardo, questa Corte ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione Ł limitato alla sola “violazione di legge” (a norma, ad esempio, degli artt. 311.2 per il ricorso per saltum in materia di misure cautelari personali e 325.1 cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali), esclude la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto “attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza” giusta il combinato disposto degli artt. 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 cod. proc. pen. (v. Rel. prog. prel., p. 133), nel
vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell’art. 606, assumendo nella lett. e) piena autonomia nell’elencazione dei motivi di ricorso per Cassazione. La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall’art 192, ma anche dall’art. 546.1 lett. e), cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non Ł però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l’incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorchØ esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Per contro, l’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui Ł equiparata quella meramente apparente, Ł sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l’art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione Ł espressamente prescritta dalla legge; l’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all’art. 111.6 Cost., stabiliscono l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall’inosservanza di esso la nullità dell’atto.E’, infine, doveroso evidenziare che l’ordinanza impugnata contiene rinvii al contenuto sia del decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero che del conseguente provvedimento di convalida emessa dal G.i.p. e ricordare che «¨ consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima «quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione». (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). 2. Ciò doverosamente premesso, rileva l’odierno Collegio, nei limiti valutativi sopra indicati, che il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame, dopo aver dato atto dei rilievi difensivi – riproposti anche in questa sede di legittimità – nei quali si sostenevano gli elementi sopra riassunti al par. 2.1.1, alle pagine 8 e 9 dell’ordinanza impugnata ha osservato:a) che sul conto corrente postale intestato alla odierna ricorrente risulta versata in data 30 gennaio 2018 la somma in contanti di euro 152.243,07 e che proprio tale modalità di accreditamento «non può non riferirsi ai profitti dell’attività illecita esercitata dal COGNOME NOME» aggiungendo, poi, che «tale modalità di accredito della somma indicata … non consente in alcun modo di ritenere condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale quella somma era, in realtà quella che era stata dissequestrata alla Carrozza Mariangela dalla Corte di appello di Napoli, IV sez. penale, con la sentenza del 27 gennaio 2017 … pari ad euro 151.350,00»;b) che quanto osservato dal G.i.p. in sede di convalida di sequestro appare comprovato dal contenuto di due conversazioni intercettate nei giorni 10 novembre 2022 e 1 dicembre 2022 nelle quali il COGNOME «prima chiede alla moglie il saldo corrente dei soldi oggetto di dissequestro, e poi sottolinea la liceità delle somme versate su tale conto in quanto derivanti da una donazione ricevuta dal padre della moglie – della quale la P.G. non ha trovato alcuna traccia – concludendo che, proprio per questo, potevano essere utilizzate per la costituzione di una società»;c) che di ‘dubbia natura’ devono considerarsi anche i due bonifici
effettuati il 14 febbraio 2019 ed il successivo 23 giugno 2021 dalla suocera NOME COGNOME sul conto corrente postale intestato alla COGNOME con causale ‘donazione in ambito familiare’ in quanto gli stessi non possono ritenersi congrui con la posizione reddituale della madre del COGNOME.Osserva l’odierno Collegio che quanto alla vicenda riguardante la somma di euro 152.243,07 versata in data 30 gennaio 2018 sul conto corrente intestato alla COGNOME il Tribunale ha, come detto, motivato in maniera congrua e logica circa le ragioni per le quali la somma versata non può ritenersi identificabile con quella oggetto del provvedimento di dissequestro emesso all’esito di altro procedimento penale al punto che sulla provenienza della somma oggetto di accredito Ł emerso che Ł stato lo stesso COGNOME a fornire l’indicazione di una differente provenienza rispetto a quella indicata dalla difesa della ricorrente.Non ci si trova, pertanto, sul punto in presenza di una motivazione dell’ordinanza impugnata inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero nella quale le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, uniche ragioni, che, come detto, consentirebbero a questa Corte di legittimità l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge.NØ, come vorrebbe la difesa della ricorrente (ma l’osservazione vale anche per tutti gli altri motivi di ricorso che si andranno ad esaminare), può farsi rientrare sotto forma di violazione di legge la mera sottovalutazione di argomentazioni difensive implicitamente od esplicitamente escluse dai Giudici di merito.Così come non Ł ammissibile che attraverso la produzione di documentazione peraltro già sottoposta ai Giudici di merito sostanzialmente si richieda a questa Corte di legittimità una rivalutazione della ricostruzione dei fatti (nella specie movimentazioni di denaro od atti di acquisti, vendite o donazioni mobiliari o immobiliari) che compete ai Giudici di merito essendo questa Corte giudice del provvedimento e, giova ribadirlo, nei limiti di eventualmente ravvisabili violazioni di legge. Altrettanto Ł a dirsi della motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione ai due bonifici asseritamente oggetto della ‘donazione in ambito familiare’ effettuati nel 2019 e nel 2021 dalla COGNOME sul conto corrente della COGNOME. In questo caso, infatti, il Tribunale ha evidenziato la ‘dubbia natura’ delle operazioni e la non congruità delle stesse con la posizione reddituale della donante.Lo stesso Tribunale ha altresì dato atto che la difesa dell’odierna ricorrente ha sostenuto che la disponibilità di tali somme in capo alla COGNOME era derivata alla stessa dalla vendita in data 19 ottobre 2009 e per il corrispettivo di 70.000,00 euro di un immobile a tale NOME COGNOME, somma che era stata sequestrata alla stessa COGNOME e poi restituita alla stessa solo nel 2017 ed ha però sostanzialmente evidenziato di non ritenere convincente l’affermazione difensiva che ricollega quanto oggetto di donazione con la provvista economica indicata dalla difesa.Del resto, si limita ad osservare l’odierno Collegio – ed anche in questo caso l’osservazione può ritenersi estesa anche agli altri motivi di ricorso che si andranno ad esaminare – in tutta la complessiva vicenda qui in esame ci si trova in presenza di elementi indicati dalla difesa dei ricorrenti che indicano la provenienza di una eventuale provvista economica risalente nel tempo ma non si indicano i passaggi che consentono di colmare il gap temporale (indubbiamente esistente) tra il momento di formazione di detta provvista ed il momento di reinvestimento della stessa nelle operazioni qui in esame.3. Ritiene l’odierno Collegio che anche il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME sia caratterizzato da manifesta infondatezza.Il Tribunale del riesame dopo aver dato atto dei rilievi difensivi – riproposti anche in questa sede di legittimità – nei quali si sostenevano gli elementi sopra riassunti al par. 2.2.1 alle pagine da 10 a 12 dell’ordinanza impugnata ha osservato che:a) con riguardo all’immobile sito in INDIRIZZO Ł emerso da una conversazione intercettata il 31 marzo 2023 che NOME COGNOME Ł stato intercettato mentre parlava con un detenuto che si trovava nella sua stessa cella al quale ha rivelato di aver acquistato un appartamento da un dentista per 280.000,00 euro, al quale avrebbe dato 100.000 euro in nero, precisando che attualmente quell’immobile Ł intestato alla zia che dovrà
donarlo ad uno dei suoi figli, come poi effettivamente si interesserà di fare, sottolineando che gli avevano anche proposto di fare una compravendita simulata tra la zia ed il figlio al prezzo di 50.000,00, somma che la donna avrebbe poi dovuto restituirgli, scelta che non aveva però condiviso (il tutto come emergente anche da altra conversazione intercettata il 16 giugno 2022). Alla luce di quanto emerso, ha sostenuto il tribunale con una motivazione tutt’altro che apparente, che quella indicata Ł la prova che si trattava di un rientro di un bene nel patrimonio dell’effettivo proprietario e non di un atto di pura liberalità di NOME COGNOME in favore dei nipoti, figli di NOME COGNOME e che ciò Ł altresì confermato dal fatto che quest’ultimo ha risolto le difficoltà pratiche insorte nella redazione di tale atto di donazione, dai debiti contratti dalla donna, facendo in modo che la donna abbia ricevere un prestito per poter estinguere il suo debito e poi donare la casa; ha inoltre aggiunto il Tribunale che NOME COGNOME, nonna di NOME COGNOME, alla quale, secondo la difesa, si risale attraverso la ricostruzione della provenienza legittima di quel bene, nell’anno 2007 non aveva la disponibilità economica per acquistare tale immobile, come dettagliatamente indicato nel decreto di sequestro preventivo emesso di urgenza dal Pubblico Ministero che, infine, «non valgono a contrastare tali conclusioni le argomentazioni addotte dalla difesa che in maniera molto semplicistica hanno calcolato il reddito della stessa prodotta in un arco temporale molto piø ampio e nello specifico dal 2000 al 2008 pari a circa 160.000,00 euro sostenendo così la congruità dell’acquisto da parte della postiglione dell’indicato immobile nel 2007»;b) quanto, poi, all’immobile, sito in località INDIRIZZO, il Tribunale ha richiamato due conversazioni intercettate 23 febbraio 2022 e 31 marzo 2023 dalle quali si evincerebbe che detto immobile non Ł di fatto di proprietà di NOME COGNOME; ha aggiunto il Tribunale, con una adeguata valutazione di puro merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, che la donazione di un immobile da parte di un soggetto che non solo ha debiti nei confronti di Equitalia ma che ha anche due figli, «sicuramente appare un atto del tutto incongruo, a meno che lo stesso non sia finalizzato a restituire un bene che era solo formalmente intestato a COGNOME NOME».Rileva la Corte che anche in questo caso ci si trova in presenza di una motivazione adottata dal Tribunale del riesame in risposta alle argomentazioni difensive tutt’altro che inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dai giudici di merito e le cui linee argomentative non sono di certo talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Del resto, deve solo aggiungersi che la difesa del ricorrente propone da un lato in questa sede una inammissibile nuova interpretazione delle conversazioni intercettate e del contesto probatorio e, dall’altro, che il fatto che l’immobile sia stato restituito a NOME COGNOME con una sentenza del 2012 non assume rilevanza decisiva alla luce delle successive emergenze procedimentali quali le conversazioni successivamente intercettate.4. Ritiene, infine, l’odierno Collegio che anche il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME relativo al sequestro di un immobile sito in Napoli, INDIRIZZO sia manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame dopo aver dato atto dei rilievi difensivi – riproposti anche in questa sede di legittimità – nei quali si sostenevano gli elementi sopra riassunti al par. 2.3.1 alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata ha osservato che dal contenuto delle conversazioni intercettate (richiamate nel provvedimento del G.i.p.) Ł emerso che i coniugi COGNOME/COGNOME hanno ammesso che l’immobile de quo, ove la COGNOME risiede, Ł nella effettiva disponibilità di (NOME COGNOME.In particolare, il Tribunale ha richiamato da un lato una conversazione intercettata in data 27 maggio 2022 dalla quale si evincerebbe che sebbene gli immobili ivi menzionati (tra i quali quello intestato alla COGNOME) siano intestati a terzi «gli stessi sono riferibili senza alcun dubbio al nucleo familiare COGNOME/COGNOME» e, dall’altro, una conversazione intercettata il 16 giugno 2022 nella quale il COGNOME discute con la moglie della donazione che la madre deve fare in favore del figlio NOME, così di fatto implicitamente superando il rilievo difensivo secondo il quale il bene era stato acquistato dalla COGNOME in forza di una permuta con due lotti di terreno che erano divenuti di proprietà della stessa per effetto di una donazione a lei effettuata dalla
Postiglione.Rileva l’odierno Collegio che anche in questo caso la motivazione dell’ordinanza impugnata non contiene quei vizi che ne consentirebbero l’annullamento per violazione di legge.5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME