Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46680 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Noto il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Modica il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Rilevato che NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate;
Considerato che il motivo è inammissibile poiché incompatibile con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, che comunque non risulta inficiato da illegalità della pena, non sussistente nella specie;
Ritenuto, peraltro, che la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti / è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagl artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passagg intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023), Sacchettino, Rv. 283886 01),
Rilevato che NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso, deduce l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla prova della propria colpevolezza;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, a tacere della loro genericità, esulano dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Considerato, infatti, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna deUricorrentt,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023.