Ricorso per Cassazione nelle Misure di Prevenzione: Quando è Inammissibile?
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. In particolare, quando si tratta di misure di prevenzione, i motivi per cui è possibile rivolgersi alla Suprema Corte sono estremamente circoscritti. Un’ordinanza recente, la n. 28947 del 2024, ci offre un chiaro esempio pratico dei limiti di questo strumento di impugnazione, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il caso in esame: dalla sorveglianza speciale all’appello
Il caso analizzato riguarda un soggetto che aveva proposto ricorso contro un decreto della Corte d’Appello di Palermo. Tale decreto confermava l’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e una motivazione solo apparente da parte dei giudici di secondo grado, sostenendo che la valutazione sulla sua attuale pericolosità sociale non fosse adeguatamente fondata.
In sostanza, il proponente cercava di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova, incluse le proprie dichiarazioni, che a suo dire erano state erroneamente interpretate dalla Corte d’Appello come una mera strategia processuale anziché un segno di reale cambiamento.
I limiti del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 4 della legge n. 1423/1956, richiamato dalla legislazione antimafia, è molto chiara: nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Questo principio è fondamentale per comprendere la decisione della Suprema Corte.
La distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione
Cosa significa concretamente “violazione di legge”? Significa contestare un’errata interpretazione o applicazione di una norma giuridica. Non rientra in questa categoria la critica alla valutazione dei fatti o delle prove operata dal giudice di merito. Quest’ultima attività, infatti, è di competenza esclusiva dei primi due gradi di giudizio.
Il vizio di motivazione, ovvero un presunto difetto nel ragionamento del giudice, può essere fatto valere in Cassazione solo in casi estremi: quando la motivazione è totalmente assente (inesistenza) o quando è talmente illogica, contraddittoria o generica da non essere considerata una vera motivazione (apparenza). Non è sufficiente che la motivazione sia semplicemente non condivisa dal ricorrente.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso
La Corte Suprema, in linea con il suo costante orientamento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non denunciavano una reale violazione di legge, ma si risolvevano nel tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito della vicenda, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono state lineari e rigorose. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano esaminato l’attualità della pericolosità sociale del soggetto, valutando le sue dichiarazioni e concludendo, con argomenti fattuali e giuridici corretti, che esse non fossero indicative di resipiscenza, ma piuttosto di una strategia processuale. Poiché la motivazione esisteva ed era congrua, non poteva essere censurata in Cassazione. Il ricorso, superando i limiti imposti dalla legge, non poteva che essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chi opera nel diritto penale: il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è uno strumento tecnico con confini ben definiti. Non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. L’attenzione deve essere focalizzata esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto. Qualsiasi tentativo di contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, se non si traduce in un vizio di motivazione radicale (inesistenza o apparenza), è destinato all’insuccesso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile contestare la motivazione di un provvedimento in Cassazione nel contesto delle misure di prevenzione?
No, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il vizio della motivazione può essere dedotto unicamente qualora se ne contesti la totale inesistenza o la sua mera apparenza.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una effettiva violazione di legge, mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione in questa sede.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28947 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE NOME nato a MARSALA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che invocano una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove;
che, invero, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, COGNOME e altri, Rv. 256263 – 01) che, invero, la Corte d’appello ha motivato, con corretti argomenti giuridici e fattuali, in relazione all’attualità della pericolosità sociale da pagg. 4 a dell’impugnato decreto, valutando le dichiarazioni del proposto, che venivano ritenute non frutto di resipiscenza e di volontà di collaborazione, ma funzionali ad una strategia processuale di ottenere un migliore trattamento sanzionatorio;;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Prèsidente