Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
Oggi, 28 FEB, 2024
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nata a RAGIONE_SOCIALEno allo Ionio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 09/08/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/08/2023, il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, ha parzialmente riformato (annullando il titolo cautelare per il capo 70, e confermando nel resto) l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in data 20/06/2023, in relazione ai delitti d associazione per delinquere (capo 1, contestato nella qualità di capo), estorsione (capo 3) e falso (capo 70, per il quale è emerso che l’COGNOME era stato già irrevocabilmente condannato).
Propone ricorso per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 3). Si censura il carattere meramente ripetitivo della motivazione contenuta nell’ordinanza, e l’assenza di elementi di riscontro rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa, che si era limitata ad indicare il ricorrente nell’ultima RAGIONE_SOCIALE denunce sporte.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1). Si censura la mancata risposta alle deduzioni svolte in sede di riesame, e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE altre deduzioni. Si lamenta ancora il carattere apparente della motivazione basata sui voli dei familiari verso il luogo dove si presumeva che l’COGNOME trascorresse la latitanza, mentre le conversazioni intercettate erano generiche (né il Tribunale aveva colto l’ironia in quella tra il ricorrente e moglie NOME). Si censura altresì la valorizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori, che erano già state vagliate nella sentenza Gentleman senza che fosse emerso alcun altro elemento aggiuntivo, e la mancanza di autonoma valutazione quanto all’attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale puntualmente vagliato, in sede di riesame, le varie questioni qui riproposte.
Con motivi nuovi del 15/01/2024, il nuovo difensore dell’COGNOME censura l’ordinanza sotto il profilo della gravità indiziaria sia in ordine al reat estorsione e alla riferibilità della vicenda al ricorrente, sia in ordine all’imputaz associativa e all’attribuzione al ricorrente di una posizione apicale, tenuto conto anche del precedente giudicato assolutorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente evidenziarsi l’impossibilità di prendere in considerazione i motivi nuovi, presentati nell’interesse del ricorrente senza i rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, e quindi tardivamente. Si tratta di motivi che sarebbero comunque stati oggetto – alla luce di quanto verrà esposto in relazione ai motivi principali – di una declaratoria di inammissibilità sensi dell’art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen.
Le censure dedotte in ricorso appaiono inammissibili, perché prive della necessaria specificità e comunque volte a prospettare una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, rispetto alla concorde valutazione operata dai giudici del merito cautelare: deve invero ribadirsi, in questa sede, il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non
comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fin giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
3. Prendendo le mosse dall’imputazione di cui al capo 3), deve osservarsi che il Tribunale ha adeguatamente illustrato gli elementi posti a sostegno della gravità indiziaria, richiamando in particolare il contenuto della querela della persona offesa, ritenuto attendibile anche per il dettaglio RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite circ ruolo di intermediario svolto da COGNOME NOME con riferimento alle richieste di pagamenti estorsivi svolti per conto del ricorrente e dell’altro coindagato COGNOME. Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato le risultanze captative comprovanti non solo la presenza dell’COGNOME all’epoca RAGIONE_SOCIALE condotte estorsive (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa), ma anche l’esistenza di accordi tra il ricorrente e il COGNOME aventi ad oggetto proprio la spartizione dei proventi RAGIONE_SOCIALE estorsioni (cfr. pagg. 3-4 dell’ordinanz impugnata).
Si tratta di una ricostruzione immune da criticità deducibili in questa sede, oltre che del tutto in linea con quanto più diffusamente illustrato in sede applicativa della misura (cfr. pagg. 15 segg. dell’ordinanza genetica, in cui tra l’altro valorizza il fatto che un collaboratore di giustizia aveva riferito che l’COGNOME, durante la propria latitanza, si era appoggiato proprio alla famiglia COGNOME), e che è rimasta sostanzialmente priva di confutazione da parte della difesa ricorrente, che ha sostenuto – del tutto apoditticamente – il caratter apparente della motivazione.
4. Anche per ciò che riguarda il reato associativo e l’attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale, il Tribunale ha adeguatamente illustrato gli elementi a sostegno della gravità indiziaria per il periodo compreso tra il 2018 e il 2021 (periodo quindi successivo a quello coperto da un precedente giudicato assolutorio). Si è fatto riferimento, anzitutto, alle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti pienamente attendibili anche perché in grado, per la posizione in precedenza rivestita nell’organizzazione ‘ndranghetistica e per i legami di parentela con gli indagati, di riferire circostanze di centrale rilievo, lo più apprese in via diretta. V. in particolare pag. 5 seg. dell’ordinanza impugnata, in cui si precisa la fonte e l’oggetto RAGIONE_SOCIALE informazioni propalate: la COGNOME si era tra l’altro soffermata sia sulla costante operatività dell’COGNOME nella gestione del narcotraffico facente capo alla cosca, sia sulla predisposizione di nascondigli, da parte del sodalizio, funzionali ad assicurare il rifugio e la mobili
dell’COGNOME nel territorio di competenza, durante la propria latitanza. Il Tribunale ha altresì ritenuto che tale compendio dichiarativo fosse stato adeguatamene riscontrato dalle risultanze captative acquisite sia durante la latitanza dell’COGNOME, sia dopo il suo arresto (cfr. le conversazioni riportate a pag. 6 seg., nonché i colloqui in carcere comprovanti che l’COGNOME aveva continuato a fornire indicazioni agli associati circa la conduzione del clan, investendo poi della reggenza lo zio COGNOME NOME, con cui pure aveva in un primo tempo avuto contrasti anch’essi monitorati dall’attività intercettativa: cfr. a tale ultimo riguardo, le conversazioni riportate a pag. 9 seg. dell’ordinanza impugnata).
A fronte di tale percorso argomentativo, immune da evidenti illogicità e del tutto in linea con quanto già evidenziato dal G.i.p. (pagg. 147 segg. dell’ordinanza applicativa della misura), la difesa ha svolto osservazioni generiche, in parte svolte attraverso l’estrapolazione di singole frasi dai colloqui intercettati, tenden comunque a prospettare una diversa e più favorevole lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
Del tutto privo di sostegno argomentativo è infine il rilievo concernente la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione (argomento adeguatamente trattato, peraltro, con il richiamo sia alla tipologia dell’addebito – cui è correl com’è noto, la “doppia presunzione” di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze e di adeguatezza della sola misura carceraria – sia all’assenza di elementi idonei a comprovare una recisione del vincolo associativo: essendo anzi emersi elementi di segno contrario, dopo l’arresto: cfr. pag. 12 dell’ordinanza impugnata).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 2 7 4 bennaio 2024 Il Consigli GLYPH estensore