Il Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi di Merito Portano all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione, specialmente in materie delicate come la proroga dei regimi detentivi differenziati. Questo provvedimento chiarisce in modo netto la distinzione fondamentale tra un vizio di legittimità, unico terreno di scontro in Cassazione, e una contestazione sul merito della decisione, destinata a essere respinta. Analizziamo come la Corte ha applicato questo principio a un caso specifico.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato proponeva ricorso contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’ordinanza impugnata confermava la persistenza delle condizioni per un regime detentivo particolare, basandosi sulla valutazione della continua esistenza di un gruppo criminale di cui il ricorrente era considerato esponente di vertice e sulla sua attuale capacità di mantenere contatti con tale ambiente.
Il ricorrente, attraverso la sua difesa, contestava proprio questa valutazione, argomentando contro la correttezza della motivazione del Tribunale. In particolare, metteva in discussione le conclusioni raggiunte circa l’operatività del gruppo criminale e la rilevanza attribuita alla sua scelta confessoria.
La Decisione della Corte e il Ruolo del Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la valutazione delle prove. Il suo ambito è limitato alla sola “violazione di legge”.
Nel caso di specie, gli argomenti del ricorrente non denunciavano un’errata applicazione delle norme di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice del merito. Questo tipo di doglianza esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato le sue motivazioni su tre punti principali:
1. Ambito Ristretto del Ricorso: In materia di proroga del regime detentivo differenziato, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Le censure del ricorrente, invece, riguardavano la “correttezza della motivazione”, un tipico argomento di merito.
2. Valutazione delle Prove: La richiesta della difesa di acquisire nuova documentazione per dimostrare la non operatività del gruppo criminale era già stata respinta dal giudice del merito. La Cassazione ha confermato che tale decisione è coerente con la giurisprudenza, la quale richiede uno standard probatorio specifico che il giudice di merito ha ritenuto già soddisfatto, giudicando superflua l’ulteriore attività istruttoria. Questo tipo di valutazione non costituisce una violazione di legge.
3. Apprezzamento di Merito non Sindacabile: La valutazione sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e l’interpretazione della sua confessione sono apprezzamenti di fatto. Tali valutazioni sono di esclusiva competenza del giudice del merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il successo di un ricorso per cassazione dipende dalla capacità di individuare e argomentare chiare violazioni di legge, senza tentare di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore istanza di merito. La distinzione è sottile ma cruciale e determina l’esito del giudizio di legittimità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate non denunciavano una violazione di legge, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice del merito, un tipo di censura non consentito in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘ambito più ristretto’ del ricorso in questo specifico caso?
Significa che per le ordinanze relative alla proroga di regimi detentivi differenziati, la legge permette di ricorrere in Cassazione solo per questioni di pura legalità (violazione di legge), escludendo la possibilità di contestare la logicità o la completezza della motivazione sui fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede d legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti em nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del mer ma argomenta sulla correttezza della motivazione rispetto alle risultanze della indagin complessiva del Tribunale sulla persistente esistenza del gruppo criminale di cui questi er esponente apicale (la istanza di acquisizione istruttoria proposta dalla difesa del condannato respinta dal giudice del merito aveva ad oggetto la persistente esistenza del gruppo criminale, pag. 8 del ricorso, ma su tale punto la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario standard probatorio con cui è coerente la decisione del giudice del merito che ha ritenut superflua l’acquisizione documentale; cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508), sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, e sulla rilevanza, a tali fini, della scelta confessoria (pag. 9 del r il cui apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.