Ricorso per Cassazione dopo il Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta processuale che accelera la definizione del giudizio, ma comporta significative limitazioni alle successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un Ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, chiarendo perché la maggior parte dei motivi di doglianza risulti inammissibile.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Nel caso in esame, il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, aveva applicato una pena di cinque anni di reclusione e 1.200 euro di multa per plurimi reati di rapina aggravata. La sentenza teneva conto delle attenuanti generiche, del vincolo della continuazione tra i reati e della diminuente per la scelta del rito.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio la presenza di cause di non punibilità, e un correlato vizio di motivazione.
L’Art. 448 c.p.p. e il Perimetro del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha drasticamente ridotto i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Il legislatore ha stabilito che il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cruciale è il fatto che la norma esclude esplicitamente dal novero dei vizi contestabili il difetto di motivazione riguardo alla sussistenza di cause di proscioglimento, come quelle previste dall’art. 129 c.p.p.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: sebbene il giudice del patteggiamento abbia l’obbligo di verificare la non sussistenza di palesi cause di assoluzione, eventuali deficit nella sua motivazione su questo punto non sono censurabili in sede di legittimità. La volontà delle parti, cristallizzata nell’accordo sulla pena, assume un ruolo preponderante e rende recessivi eventuali vizi argomentativi, a meno che la causa di proscioglimento non sia talmente evidente da emergere ictu oculi dalla lettura della sentenza stessa.
Nel caso specifico, la difesa aveva sollevato deduzioni del tutto generiche, per di più a fronte di un compendio investigativo e di una confessione resa dallo stesso ricorrente che rendevano l’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni: L’Inammissibilità e le Conseguenze Pratiche
La decisione della Cassazione conferma che la scelta del patteggiamento è una via quasi senza ritorno dal punto di vista delle impugnazioni. Presentare un Ricorso per Cassazione basato su motivi non consentiti dalla legge, come un presunto vizio di motivazione sull’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Questa pronuncia non solo chiarisce i limiti normativi, ma funge anche da monito: l’abuso dello strumento impugnatorio ha conseguenze concrete. Il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della natura deflattiva e definitiva che il legislatore ha voluto imprimere all’istituto del patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a questioni specifiche: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Un difetto di motivazione sulla possibile assoluzione (ex art. 129 c.p.p.) è un valido motivo di ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il difetto di motivazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. è escluso dai vizi che possono essere contestati in sede di legittimità dopo un patteggiamento, a meno che la causa di proscioglimento non sia palesemente e immediatamente rilevabile dal testo della sentenza stessa.
Cosa succede se si propone un ricorso per Cassazione per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47666 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. ad Aprilia il DATA_NASCITA/3/1996 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 22/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti applicava a NOME NOME in relazione ai plurimi reati di rapina aggravata in rubrica ascrittig concesse le attenuanti generiche equivalenti, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 d multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicur
09,
con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine al sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l’obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle e alle implicazioni fattuali che sottendono l’accordo sulla pena, con il solo limite costituito immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall’art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Nella specie le deduzioni difensive in punto d’applicabilità dell’art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche a fronte del compendio investigativo richiamato e della confessione resa dal ricorrente.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2023
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