Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 16/01/1990 COGNOME NOME (CUI 06M3EGU) nato il 18/07/2000 COGNOMECUI 05SAEJC) nato il 14/05/1995
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avyto alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12 settembre 2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma dell decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Savona il 12 gennaio 2024, pronunciandosi ai sensi
dell’art. 599
bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene per gli odierni ricorrenti nei segue
termini: per NOMECOGNOME anni 6 di reclusione ed euro 28.666 di multa, per NOME ann
5, mesi 2 di reclusione ed euro 26.666 di multa, per NOME anni 4, mesi 4 di reclusione euro 13.333 di multa, essendosi proceduto in ordine al reato ex art. 73, comma 1, e 80, comma
2, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in Vado Ligure il 23 marzo 2023.
È stato proposto un comune ricorso per cassazione, con cui la difesa dei predetti imputati h censurato l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che andava qualificato come tentativo.
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis cod. proc. pen.) sono inammissibili,
dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2
22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dell volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richie e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianz relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata da ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguend l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025.